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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10749/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione di acquisto di un'imbarcazione e contestuale concessione in leasing del medesimo bene. L'utilizzatore aveva concordato con la società di leasing l'estinzione del rapporto a fronte del pagamento di una somma, con successivo trasferimento della proprietà dell'imbarcazione. Secondo il ricorrente, pur avendo versato quanto pattuito, il trasferimento della proprietà avvenne solo dopo circa quattro mesi, con conseguente impossibilità di accettare una proposta di acquisto del bene a un prezzo superiore. Inoltre, la società di leasing non avrebbe tempestivamente cancellato una segnalazione presso la Centrale Rischi. In primo grado la domanda risarcitoria era stata respinta per difetto di prova del danno e per mancata imputabilità del ritardo. In appello era stata confermata la decisione, ritenendo ragionevole il tempo trascorso in assenza di un termine essenziale. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 1183, 2697, 1218, 1219 e 112 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, sostenendo che, mancando un termine per l'adempimento, la prestazione era immediatamente esigibile e che traditio e solutio dovevano avvenire simultaneamente; ha inoltre contestato la negazione della prova del danno, assumendo che la perdita dell'occasione di vendita a un prezzo maggiore costituiva danno risarcibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, in assenza di un termine di adempimento, opera la regola per cui la prestazione è immediatamente esigibile e le prestazioni reciproche devono essere eseguite contestualmente. Ha quindi censurato la decisione di merito nella parte in cui aveva considerato non irragionevole il ritardo di quattro mesi senza un termine pattizio. Ha inoltre osservato che la perdita della possibilità di vendere l'imbarcazione al prezzo della proposta ricevuta, più elevato del prezzo poi effettivamente realizzato, è di per sé idonea a integrare la prova del danno. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge e vizi motivazionali della sentenza impugnata.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nel governo della decisione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata in tema di valutazione delle prove e dei fatti non contestati.

  • art. 1183 c.c.

    La Corte ha ribadito che, se non è fissato un termine di adempimento, la prestazione è immediatamente esigibile; si applica la regola 'quod sine die debetur statim debetur'.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova del danno e dell'inadempimento.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità per inadempimento della società di leasing.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla mora del debitore.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare eventuale omessa pronuncia o ultrapetizione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente.

Massime di principio

  • Quando un'obbligazione non è assistita da un termine di adempimento, essa è immediatamente esigibile e le prestazioni corrispettive devono essere eseguite simultaneamente, secondo la regola 'quod sine die debetur statim debetur'.
  • In una vendita o in un'operazione funzionalmente equivalente, il ritardo nel trasferimento del bene in assenza di un termine pattizio non può essere ritenuto automaticamente ragionevole solo per esigenze burocratiche non specificate.
  • La perdita di una concreta occasione di alienare il bene a un prezzo superiore rispetto a quello poi effettivamente realizzato può costituire, di per sé, indice sufficiente dell'esistenza del danno patrimoniale.
  • Nel giudizio di responsabilità contrattuale, il giudice di merito deve verificare l'effettiva esigibilità della prestazione alla luce dell'assetto negoziale, senza sostituire alla disciplina pattizia una valutazione astratta di tollerabilità del ritardo.

Come è indicizzato

MaterieLeasingInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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