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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19945/2026 del 15/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’esecuzione presso terzi promossa da alcuni lavoratori/licenziati contro la loro datrice di lavoro, poi dichiarata debitrice in un precedente giudizio di lavoro. Dopo il pignoramento presso l’Assessorato regionale, indicato come terzo debitore dell’associazione datrice, i creditori chiesero l’accertamento dell’obbligo del terzo sostenendo che, alla data del pignoramento e della dichiarazione negativa, l’associazione fosse titolare di crediti verso l’Assessorato per contributi/finanziamenti relativi a progetti formativi. L’Assessorato si oppose sostenendo che quei crediti erano inesistenti o già integralmente vincolati da precedenti pignoramenti di terzi e che, in ogni caso, non avrebbe dovuto rispondere dei debiti dell’associazione. In cassazione, l’Assessorato denunciò: 1) violazione di norme processuali e dell’art. 2697 c.c., lamentando la mancata acquisizione del fascicolo della fase precedente e sostenendo che la documentazione già prodotta dimostrasse l’assenza di un saldo disponibile e il vincolo di tutti i crediti; 2) nullità della sentenza e del procedimento per le medesime ragioni. La Corte ha ritenuto infondato il primo profilo relativo all’omessa acquisizione officiosa, perché nei giudizi bifasici di opposizione/esecuzione i documenti di parte restano nei fascicoli delle parti e, nel giudizio di merito di accertamento dell’obbligo del terzo, non sussiste un dovere del giudice di acquisire d’ufficio il fascicolo di parte; ha inoltre dichiarato inammissibili le censure che sollecitavano una diversa valutazione di merito sulla disponibilità dei crediti e sulla loro anteriorità rispetto ai pignoramenti, nonché quelle che non colpivano la ratio decidendi, che aveva condannato l’Assessorato come debitore del debitore e non come soggetto tenuto a rispondere dei debiti altrui. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Assessorato. Ha escluso la violazione delle norme sul fascicolo e sulle produzioni documentali nei giudizi bifasici, ha ritenuto inammissibili le doglianze che miravano a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e della disponibilità dei crediti, e ha reputato infondata la censura di nullità perché non coglieva la ratio della sentenza impugnata. È stata quindi confermata la decisione del Tribunale che aveva accertato l’obbligo del terzo e disposto la condanna al pagamento in favore dei creditori procedenti e degli altri assegnatari. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    nn. 3 e 4 del primo comma

    la Corte ha distinto tra violazione di legge e censure che in realtà investono accertamenti di merito o nullità insussistenti; le doglianze formulate sotto il n. 3 erano in parte inammissibili perché dirette a contestare valutazioni di fatto, e il n. 4 è stato respinto perché la sentenza non presentava il vizio dedotto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma la Corte non ha ravvisato alcuna violazione decisiva.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che le censure non superassero il limite del sindacato di legittimità e mirassero a una diversa valutazione delle prove.

  • art. 126 disp. att. c.p.c.

    Il cancelliere del giudice davanti al quale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere il fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che ha precedentemente conosciuto della causa

    la norma riguarda il fascicolo d'ufficio del giudice e non il fascicolo di parte; quindi non imponeva l’acquisizione officiosa della documentazione che il ricorrente assumeva necessaria.

  • art. 168 c.p.c.

    richiamato per chiarire che i documenti di parte non confluiscono nel fascicolo d'ufficio ma restano nei fascicoli delle parti.

  • art. 169 c.p.c.

    la Corte ha richiamato il regime di deposito dei documenti contenuti nei fascicoli di parte al momento dell’assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, con la comparsa conclusionale.

  • art. 186 disp. att. c.p.c.

    nei giudizi bifasici (compresi quelli in materia esecutiva richiamati dalla Corte) i documenti prodotti nella fase sommaria si considerano acquisiti al processo, ma conservano la natura di produzioni di parte e restano nei relativi fascicoli.

  • art. 616 c.p.c.

    non espressamente richiamato nel dispositivo della decisione, ma il giudizio è trattato come procedimento di merito conseguente a pignoramento presso terzi e accertamento dell’obbligo del terzo.

  • art. 619 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per distinguere l’opposizione di terzo all’esecuzione dall’opposizione agli atti esecutivi e per escludere un generale potere-dovere di acquisizione del fascicolo esecutivo.

  • art. 617 c.p.c.

    citato per contrasto: il principio sull’acquisizione del fascicolo esecutivo vale, semmai, per l’opposizione agli atti esecutivi e non per il diverso giudizio di opposizione di terzo / accertamento dell’obbligo del terzo.

  • art. 615 c.p.c.

    menzionato dalla Corte nell’individuazione dei giudizi bifasici cui si applica il principio sull’acquisizione dei documenti di parte.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la censura non scalfisse il giudizio di merito compiuto dal Tribunale in punto di prova dell’esistenza del credito del debitore esecutato verso il terzo.

  • art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza, ove dovuto, dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13 comma 1-bis DPR n. 115/2002

    richiamato nel meccanismo del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi bifasici di esecuzione/opposizione, i documenti prodotti nella fase sommaria non entrano nel fascicolo d’ufficio, ma restano nei fascicoli delle parti; il loro regime di produzione segue quindi le regole proprie dei documenti di parte.
  • Nel giudizio di merito conseguente a pignoramento presso terzi o a opposizione esecutiva non esiste, di regola, un dovere del giudice di acquisire d’ufficio il fascicolo di parte della fase precedente per supplire all’iniziativa probatoria della parte interessata.
  • Il principio sul potere-dovere del giudice di acquisire il fascicolo dell’esecuzione è riferibile, semmai, all’opposizione agli atti esecutivi, non al diverso giudizio di accertamento della titolarità o dell’obbligo del terzo.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • È inammissibile il motivo che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché contesta un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base della decisione.
  • Nel pignoramento presso terzi, ai fini dell’accertamento dell’obbligo del terzo, rileva la prova dell’esistenza e della disponibilità del credito del debitore esecutato verso il terzo al momento del vincolo, non la mera affermazione astratta di debiti o crediti altrui.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziProve
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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