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Ordinanza

Ordinanza n. 747/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione: 1) dell’esclusione del ricorrente dallo svolgimento del colloquio relativo alla procedura comparativa per la progressione tra le aree, avvenuta in data 25.11.2025, comunicata solo oralmente in pari data; 2) del verbale della Commissione del 25.11.2025, mai comunicato al ricorrente; 3) della nota Prot. n. 0078264/2025 del 29.12.2025 della Città Metropolitana; 4) ove occorra dell’avviso di procedura comparativa per la progressione tra le aree, ai sensi dell’art. 13 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, riservata al personale di ruolo non dirigente della Città Metropolitana, approvato con Determina n. 3765 del 02.12.2024; 5) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale agli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202600371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione orale dal colloquio della procedura comparativa per la progressione tra le aree, verbale della Commissione, nota dell’amministrazione e, ove occorra, avviso della procedura comparativa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’esclusione dal colloquio della procedura comparativa per la progressione tra le aree, comunicata oralmente il 25 novembre 2025, nonché il verbale della Commissione della medesima data, non comunicato, una nota della Città Metropolitana e, ove occorra, l’avviso della procedura. Dal testo emerge che l’avviso prevedeva la presentazione della domanda, a pena di esclusione, entro le ore 23:59 del 17 dicembre 2024. L’amministrazione ha successivamente affermato che i termini per il deposito delle domande erano stati riaperti, senza che risultassero agli atti l’atto o gli atti recanti la decisione e la disciplina della riapertura. I motivi specifici di illegittimità articolati nel ricorso non sono riportati nell’ordinanza.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare, riservando ogni valutazione. Ha ritenuto necessario acquisire dall’amministrazione, e per essa dal dirigente del Servizio Politiche delle Risorse Umane, l’atto o gli atti con cui sarebbe stata disposta e regolamentata la riapertura dei termini per la presentazione delle domande. Ha assegnato il termine di sette giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, per il deposito della documentazione. Ha previsto che anche il ricorrente depositi, ove disponibile, la documentazione richiesta nel medesimo termine, in applicazione del principio di leale collaborazione. Il giudice ha inoltre richiamato l’art. 64, comma 4, c.p.a., rilevando che dal comportamento processuale delle parti, e in particolare dalla mancata esecuzione delle ordinanze istruttorie, possono essere desunti argomenti di prova. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 24 marzo 2026.

Norme richiamate

  • artt. 63 e seguenti c.p.a.

    Il TAR li richiama quale base normativa per l’esercizio dei poteri istruttori nel processo amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    il Giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo

    La mancata esecuzione di un ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai fini probatori, secondo il principio richiamato nell’ordinanza.

  • art. 13 CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022

    È indicato nell’avviso quale base della procedura comparativa per la progressione tra le aree; l’ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione, l’amministrazione afferma l’esistenza di una riapertura dei termini di una procedura comparativa, il giudice può ordinare il deposito dell’atto o degli atti che hanno disposto e regolamentato tale riapertura.
  • Nel processo amministrativo il giudice può assegnare all’amministrazione un termine specifico per il deposito della documentazione necessaria alla decisione, individuando anche l’ufficio o il dirigente responsabile dell’adempimento.
  • Ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., il comportamento processuale delle parti, inclusa la mancata esecuzione di un’ordinanza istruttoria, può essere valutato dal giudice quale argomento di prova.
  • Il principio di leale collaborazione può giustificare l’invito rivolto anche alla parte ricorrente a depositare, ove disponibile, la documentazione oggetto dell’ordine istruttorio impartito all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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