Cassazione Penale, Ordinanza n. 03990/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il testo non indica il reato contestato né altri estremi fattuali del fatto oggetto del giudizio di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 18/04/2024, articolando quattro motivi di doglianza. Dal testo non emergono i contenuti specifici dei motivi; la Corte di cassazione rileva però che il ricorso è generico e non contiene argomenti idonei a scalfire la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata. La decisione di merito viene descritta come persuasiva e accurata, coerente con le prove raccolte, sia quanto alla conferma della responsabilità e all'individuazione della ricorrente, sia quanto al trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in deduzioni generiche e non indichi specifici argomenti capaci di incidere sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione ritenuta persuasiva, accurata e coerente con le prove acquisite, la censura di legittimità deve confrontarsi puntualmente con tale percorso argomentativo, altrimenti è destinata all'inammissibilità.
- La mera contestazione della conferma della responsabilità o del trattamento sanzionatorio, senza un confronto effettivo con le rationes decidendi della decisione impugnata, non supera la soglia di ammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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