Cassazione Penale, Sentenza n. 14532/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino che aveva rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. per la rescissione del giudicato della sentenza del Tribunale di Novara del 06/02/2020. Il ricorrente deduceva erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 420-bis c.p.p., art. 8 L. n. 890/1982 e censurava la motivazione per mancanza e manifesta illogicità. In particolare, lamentava la mancanza di corretta "vocatio in ius" relativamente alla notifica dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione a giudizio, contestando la validità delle notifiche eseguite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato la valutazione della Corte di appello secondo cui le notifiche erano regolari: era stata dichiarata ed eletta un domicilio dal ricorrente, le notifiche a mezzo posta avevano attestazione di irreperibilità e questo, ai sensi dell'art. 170 c.p.p., comporta la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., senza necessità di ulteriori adempimenti. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha fornito elementi per dimostrare un impedimento, un'impossibilità o una causa che gli impedisse di ritirare gli atti o di comunicare il mutamento del domicilio. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'azione di rescissione del giudicato. È stato invocato dal ricorrente quale mezzo per ottenere la rescissione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto carenti i presupposti di fatto e di diritto per accoglierla.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure relative a vizi di motivazione o nullità; la Corte non ha ritenuto applicabile la censura alla luce della regolarità della notifica accertata.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle nullità; la Corte ha ritenuto che, data la regolarità della notifica e l'assenza di prova di impedimenti, le disposizioni non giustificavano la rescissione del giudicato.
Norma relativa a fattispecie di nullità rilevabili d'ufficio o su istanza; la Corte ha ritenuto che le contestate irregolarità di notifica non raggiungessero la soglia per azionare tale rimedio.
Richiamata dal ricorrente nella prospettazione normativa; la sentenza non rileva un'applicazione favorevole al ricorrente, confermando invece la legittimità delle notifiche eseguite secondo le regole di diritto processuale.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la notifica agli avvocati quando l'imputato non ritira personalmente l'atto. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione di tale disposizione dopo la attestazione di irreperibilità da parte del servizio postale.
Stabilisce gli effetti dell'attestazione di irreperibilità da parte dell'addetto del servizio postale: comporta la regolarità della consegna dell'atto al difensore senza necessità di ulteriori ricerche, principio applicato dalla Corte.
Norma richiamata dalla Corte come alternativa da applicarsi qualora l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non fosse stato in condizione di comunicare il mutamento del domicilio; nel caso concreto non è stata ritenuta applicabile per mancanza di prove dell'impedimento.
Richiamata insieme all'art. 157 per i casi di mutamento del domicilio non comunicato per cause eccezionali; la Corte ha ritenuto non dimostrato tale presupposto.
Sez. U, Sentenza n. 14573 del 25/11/2021
Precedente della Corte di cassazione secondo cui l'attestazione di irreperibilità nel domicilio dichiarato comporta la consegna dell'atto al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., salvo il caso di impedimento derivante da caso fortuito o forza maggiore; principio ribadito e applicato nel caso in esame.
Massime di principio
- La notifica a mezzo posta che riporta l'attestazione di irreperibilità nel domicilio dichiarato è efficace e, ai sensi dell'art. 170 c.p.p., produce la consegna dell'atto al difensore in base all'art. 161, comma 4, c.p.p., senza necessità di ulteriori ricerche.
- L'elezione o dichiarazione di domicilio vincola il destinatario e la sua validità fa presumere la regolarità delle notifiche eseguite in quel luogo, salvo prova contraria.
- Chi contesta la validità di una notifica ha l'onere di provare un impedimento concreto che gli abbia impedito di ricevere l'atto o di comunicare il mutamento del domicilio (es. caso fortuito o forza maggiore); mere irregolarità formali non sono sufficienti.
- Per chiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis è necessario dimostrare vizi gravi del procedimento o dell'impugnazione originaria che giustifichino la misura; contestazioni difensive generiche sulla notifica spesso non sono idonee.
- Se il ricorso appare manifestamente infondato la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile e irrogare condanne pecuniarie e spese processuali.
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