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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21204/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna pronunciata dal Tribunale e confermata dalla Corte di appello resta pertanto ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per fatti riconducibili, in continuazione, ai reati di violenza privata e danneggiamento. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 195, comma 1 e 7, c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione, contestando la valutazione delle prove e chiedendo, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti più favorevole alla propria tesi difensiva. La Corte ha però rilevato che le censure erano formulate come doglianze di merito, non consentite in sede di legittimità, poiché miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio in assenza di manifeste illogicità o macroscopiche carenze motivazionali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come base della contestazione a titolo di reato continuato.

  • art. 610 c.p.

    Norma incriminatrice relativa alla violenza privata, reato contestato e confermato nei giudizi di merito.

  • art. 635 c.p.

    Norma incriminatrice relativa al danneggiamento, reato contestato e confermato nei giudizi di merito.

  • art. 195, comma 1, c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta a una rivalutazione del fatto.

  • art. 195, comma 7, c.p.p.

    Invocato dal ricorrente insieme al comma 1 per denunciare vizi di prova; la Corte ha ritenuto la doglianza non scrutinabile perché di merito.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, mirino esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La deduzione di illogicità della motivazione è scrutinabile in cassazione solo quando emergano manifeste illogicità o macroscopiche carenze del provvedimento impugnato; non è sufficiente contrapporre una lettura difensiva diversa e più favorevole delle prove.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privataDanneggiamento
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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