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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15833/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché volto a contestare la conferma della recidiva e quindi il trattamento punitivo, profilo rispetto al quale la decisione di merito era motivata in modo sufficiente e non illogico. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., sono seguite le pronunce accessorie previste per l'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 marzo 2025. Dal testo emerge che l'unico motivo riguardava il trattamento sanzionatorio, con contestazione della conferma della recidiva ritenuta dai giudici di merito. La censura era dunque rivolta alla valutazione operata in appello sulla sussistenza e sulla rilevanza della recidiva ai fini della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché il giudizio di merito sul punto non era sindacabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato per affermare che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce accessorie previste dalla norma.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sulla conferma della recidiva e, più in generale, sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si risolve in una mera richiesta di rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione di appello sufficiente e non illogica.
  • Il giudizio di merito sulla rilevanza della recidiva non è censurabile in sede di legittimità se la sentenza impugnata ha esaminato le deduzioni difensive e ha spiegato in modo adeguato le ragioni della conferma.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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