Cassazione Civile, Ordinanza n. 11487/2025 del 01/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, originariamente inquadrato nella terza area funzionale F1 all'esito di una procedura di progressione verticale, si è visto notificare, a distanza di anni, un provvedimento di retrocessione alla seconda area funzionale con efficacia dal 15 aprile 2013, conseguente alla rinnovata correzione degli elaborati imposta da una sentenza amministrativa che aveva annullato la procedura concorsuale originaria. Il lavoratore ha chiesto al giudice ordinario di dichiarare illegittimo il provvedimento di retrocessione, di accertare il suo diritto a continuare a svolgere le funzioni della terza area senza soluzione di continuità e di condannare l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive tra seconda e terza area. A sostegno della domanda ha invocato l'art. 1, comma 9, della L. 208/2015, quale norma di sanatoria volta a garantire la continuità dell'azione amministrativa e la posizione dei dipendenti delle agenzie fiscali, nonché l'art. 94 del CCNL funzioni centrali 2016-2018, ritenuto idoneo a consolidare anche giuridicamente l'inquadramento dei dipendenti interessati. Il Tribunale di Avellino ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia attincesse alla rimozione degli effetti di un atto adottato in esecuzione del giudicato amministrativo sulla procedura concorsuale. Il TAR Campania, adito in riassunzione, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo che il petitum sostanziale fosse un diritto soggettivo al corretto inquadramento e alle differenze economiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, ha cassato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva declinato la giurisdizione e ha dichiarato che la controversia appartiene al giudice del lavoro/ordinario. Ha ritenuto che il petitum sostanziale non fosse l'impugnazione di un atto autoritativo espressione di potere discrezionale della P.A., ma la tutela di un preteso diritto soggettivo del lavoratore a mantenere l'inquadramento nella terza area funzionale, a percepirne il trattamento economico e a ottenere le relative differenze retributive in base alla disciplina normativa e contrattuale invocata. Nessun provvedimento sulle spese è stato adottato per la natura ufficiosa del procedimento e per la mancata attività difensiva delle parti in questa fase.
Norme richiamate
art. 1, comma 9, L. 28 dicembre 2015, n. 208
È stata evocata dal ricorrente come norma di sanatoria diretta a preservare, in via temporanea, il trattamento economico e la continuità funzionale dei dipendenti delle agenzie fiscali già impegnati nelle funzioni della terza area; la Corte, ai fini della giurisdizione, ha rilevato che la domanda era proposta assumendo da tale disposizione l'esistenza di un diritto soggettivo.
art. 94 del CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016-2018 del 12 febbraio 2018
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente come completamento della pretesa sanatoria, in quanto idonea a riconoscere anche l'inquadramento giuridico oltre al trattamento economico; la Corte ne ha considerato il richiamo come indice della natura privatistica della pretesa azionata.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da identificarsi non solo con il provvedimento richiesto ma soprattutto con la causa petendi e con la natura della posizione giuridica dedotta in giudizio.
- Quando il lavoratore pubblico non contesta l'esercizio di un potere autoritativo discrezionale, ma chiede l'accertamento di un diritto al corretto inquadramento e alle differenze retributive, la controversia è di regola devoluta al giudice ordinario.
- L'eventuale richiamo a una disciplina legislativa o contrattuale di "sanatoria" può qualificare la domanda come fondata su un diritto soggettivo, se la pretesa mira alla conservazione dell'inquadramento e del trattamento economico e non alla rimozione di un atto autoritativo in sé.
- Se il provvedimento impugnato è meramente consequenziale all'esecuzione di un giudicato o di una rinnovata attività tecnica-amministrativa, ma la domanda mira in sostanza alla tutela del rapporto di lavoro e della retribuzione, la giurisdizione resta ordinaria.
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