Cassazione Penale, Sentenza n. 09173/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione. Il ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., contestando la sussistenza della gravità indiziaria. La difesa sostiene che il quadro indiziario si basa esclusivamente sulle dichiarazioni delle persone offese e che vi sarebbe discordanza tra le dichiarazioni della coppia (marito e moglie titolari di un locale): solo la moglie avrebbe riferito che l'atteggiamento violento del ricorrente era correlato alla pretesa di consumare senza pagare, mentre il marito non avrebbe menzionato tale pretesa; tale contrasto, secondo la difesa, indebolirebbe la tenuta degli indizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché consiste in una generica e inammissibile rivalutazione dei fatti, priva di censure riconducibili a vizi di legittimità specifici. I giudici hanno ritenuto che la difesa proponesse una lettura alternativa del materiale probatorio senza contestare la motivazione sotto i profili propriamente impugnabili in sede di legittimità (violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha poi osservato che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, elementi documentali allegati (il verbale di denuncia-querela) confermavano la versione della moglie circa la correlazione fra violenza e pretesa di consumazione gratuita. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. Non essendo la decisione idonea a determinare la rimessione in libertà, si è disposto l'adempimento di quanto previsto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; la difesa l'ha invocata per lamentare violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria, mentre la Corte ha ritenuto che non fosse stata denunciata una specifica violazione normativa ma una rivalutazione dei fatti.
art. 273, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento normativo richiamato in relazione alla nozione di gravità indiziaria; la Corte ha esaminato se il giudice del merito avesse adeguatamente motivato sulla gravità degli indizi e ha ritenuto la motivazione coerente con le emergenze investigative.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata ex lege per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni e adempimenti conseguenti al provvedimento di mantenimento della custodia; richiamata per gli adempimenti da porre in essere non essendo la decisione idonea a determinare la rimessione in libertà.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali è ammissibile solo se denunciate specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per una rivalutazione dei fatti o per proporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
- Le valutazioni sulla gravità indiziaria compiute dal giudice delle cautela e dal tribunale del riesame trovano sindacato in Cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità sulla motivazione: la Corte verifica la congruenza logica e la correttezza giuridica della motivazione, non ricalibra le valutazioni probatorie.
- Denunce generiche che si limitano a contestare la 'tenuta' degli indizi senza indicare specifici errori di diritto o palesi contraddizioni nella motivazione sono inammissibili e possono comportare condanne alle spese e ammende.
- Se il quadro indiziario è fondato su dichiarazioni di persone offese, la loro rilevanza resta valida quando risultino coerenti e, se necessario, sostenute da elementi documentali che ne confermino i contenuti; divergenze apparenti tra dichiarante e altri testi vanno contestate con riferimenti precisi e dimostrabili per superare i limiti dell'ammissibilità.
- Per aumentare le possibilità di ammissibilità di un ricorso per cassazione contro una misura cautelare, il difensore deve individuare e specificare: a) la violazione di norme applicabili; b) la manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione secondo canoni logici e giuridici; c) eventuali omissioni motivazionali rilevanti per la decisione sulla gravità indiziaria.
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