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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37108/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle loro condanne per lesioni personali (prognosi 30 giorni). Hanno articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 495 c.4 c.p.p. per la chiusura dell'istruttoria dopo aver implicitamente revocato i testi della difesa senza motivare la revoca e la loro presunta superfluità; 2) insufficienza probatoria, poiché la condanna sarebbe fondata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa che non avrebbe riconosciuto uno degli aggressori; 3) censura sul trattamento sanzionatorio, in particolare sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale, affermando la mancanza di motivazione su tale subordinazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati quanto agli effetti civili, confermando la condanna al risarcimento in favore della parte civile. Quanto agli effetti penali, ha comunque annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione: i fatti risalgono al 1° maggio 2012 e il termine di prescrizione massimo (7 anni e 6 mesi) si è completato il 1/11/2019, quindi prima della sentenza d'appello del 2/3/2021. La Corte ha ritenuto infondati i motivi che attaccavano la valutazione probatoria e ha valutato regolare il trattamento della questione sulla revoca dei testi (nullità sanata per mancata immediata deduzione ai sensi dell'art. 182 c.p.p.). La declaratoria di prescrizione fa venir meno anche la statuizione relativa alla sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.p.

    La norma sulla possibilità per la parte di "difendersi provando" è stata evocata dai ricorrenti per censurare la revoca dei testi della difesa; la Corte ha ricordato che la revoca senza motivazione determina una nullità di regime intermedio che deve essere dedotta immediatamente (art. 182 c.p.p.), altrimenti si considera sanata.

  • art. 182 c.p.p.

    Applicata per l'effetto sanante della mancata tempestiva deduzione della nullità: la revoca implicita dei testi è stata ritenuta sanata perché la parte non l'ha eccepita subito.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla prova dell'innocenza dell'imputato: in assenza di prova evidente dell'innocenza, e dato il compendio probatorio ricostruito in sede di merito, va dato atto del decorso della prescrizione.

  • art. 591 c.p.p. comma 1 lett. c)

    Citato in tema di inammissibilità per genericità esterna dell'impugnazione che non affronta le ragioni rese dal giudice di merito.

  • art. 606 c.p.p. lett. e)

    Richiamato per i limiti del sindacato in Cassazione: sono valutabili i vizi di motivazione manifesti (illogicità o contraddittorietà), non una riconsiderazione del materiale probatorio.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati a supporto del principio di parità delle armi e del diritto al contraddittorio in relazione alla possibilità di produrre prove difensive; però la Corte ha collegato tali principi alla disciplina della nullità e della sua deducibilità.

Massime di principio

  • Se in udienza l'ordinanza ammissiva o la revoca dei testi della difesa viene implicitamente disposta (es. dichiarazione di chiusura dell'istruttoria), la parte deve eccepire immediatamente la nullità ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; la mancata eccezione comporta la sanatoria.
  • La Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non del merito: non può rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio fatta dal giudice di merito, salvo che emergano illogicità manifeste o contraddizioni nella motivazione.
  • La prescrizione è un profilo autonomo che può determinare l'annullamento senza rinvio degli effetti penali anche se il ricorso non è del tutto inammissibile su altri punti; occorre calcolare correttamente i termini e verificare eventuali sospensioni.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non incide automaticamente sugli aspetti civili: la responsabilità civile e il risarcimento possono rimanere confermati anche se il reato penale si estingue.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale formulare censure specifiche e confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; censure generiche o meramente rivalutative del materiale probatorio sono normalmente inammissibili.

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