Ordinanza n. 1089/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro n. 843/2023, avente il seguente dispositivo: «- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare in favore della ricorrente sulla carta elettronica del docente l’importo di euro 500,00 con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell’esecuzione del giudicato relativo all’accredito dei benefici economici della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, del beneficio di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero all’accredito dei relativi importi. Il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza e nominato quale commissario ad acta il Direttore generale del Ministero, con facoltà di delega. A fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione e del commissario, il ricorrente ha presentato istanza ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., chiedendo ulteriori determinazioni per assicurare l’esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza ex art. 114, comma 6, c.p.a. perché, nelle more del giudizio, il ricorrente ha dato atto dell’integrale accredito degli importi riconosciuti dal titolo giudiziale. È stata inoltre rilevata la natura di mero ausiliario del giudice del commissario ad acta, che non è parte del procedimento ai sensi dell’art. 21 c.p.a.; pertanto, una volta intervenuta l’esecuzione del titolo, non sussisteva più alcuna esigenza di intervenire sull’operato del commissario. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare ulteriori determinazioni quando occorra assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto non è stato necessario provvedere perché l’accredito è intervenuto integralmente.
Il commissario ad acta è un ausiliario del giudice e non una parte del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un procedimento di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale, viene meno l’esigenza di adottare ulteriori misure ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. e il giudice dichiara il non luogo a provvedere sull’istanza.
- Il commissario ad acta, in quanto mero ausiliario del giudice, non è parte del giudizio di ottemperanza; una volta intervenuta l’esecuzione del giudicato, non occorre adottare ulteriori statuizioni sul suo operato.
Come è indicizzato
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