Cassazione Penale, Ordinanza n. 31401/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva reiterata e infraquinquennale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso non indica il reato presupposto, ma la doglianza riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la non punibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché contrastante con il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata previsto dall'art. 69, quarto comma, c.p., in presenza dell'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e non illogico l'esclusione della particolare tenuità del fatto, valorizzando la non minimale offensività della condotta e i plurimi precedenti penali, dai quali era stata desunta l'abitualità del comportamento. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche sono state invocate dalla difesa, ma non possono essere ritenute prevalenti sulla recidiva reiterata quando opera la preclusione di cui all'art. 69, quarto comma, c.p.
Prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.; la Corte lo considera ostativo al bilanciamento richiesto dal ricorrente.
La recidiva reiterata e infraquinquennale costituisce aggravante rispetto alla quale l'art. 69, quarto comma, c.p. impedisce la prevalenza delle attenuanti.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta non sia minimale sul piano dell'offensività e quando i precedenti penali consentano di ravvisare abitualità di comportamento.
Norma richiamata per il bilanciamento attenuanti/aggravanti, ma non idonea a superare il divieto legale di prevalenza sulla recidiva reiterata.
Massime di principio
- Il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non può essere riconosciuto quando la legge prevede il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, c.p., salvo eventuali profili di illegittimità costituzionale nei limiti dell'arbitrio o della manifesta irragionevolezza.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenti un'offensività non minimale e dai precedenti dell'imputato emerga un quadro di abitualità comportamentale incompatibile con i presupposti dell'art. 131-bis c.p.
- In sede di legittimità, la motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto è insindacabile se congrua e non illogica, poiché la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della concreta offensività del fatto e dell'abitualità del comportamento.
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