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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4340/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela del fallimento di una società aveva ottenuto dal Tribunale di Prato la revoca, ai sensi dell’art. 67 L. Fall., del pagamento di euro 24.800 effettuato dalla società alla professionista il 26 marzo 2010, con conseguente condanna di quest’ultima alla restituzione. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2003/2017 depositata il 15 settembre 2017, aveva respinto l’appello. La professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 67, comma 3, lett. f), L. Fall., sostenendo che l’esenzione dalla revocatoria comprende anche il compenso di consulenti d’impresa che collaborino continuativamente con l’impresa in forza di un contratto d’opera o di lavoro autonomo; a sostegno richiamava la sede della società presso il proprio studio e la gestione continuativa dei rapporti della società con banche, clienti, fornitori e dipendenti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 67, comma 3, lett. g), L. Fall., contestando che l’esenzione per prestazioni funzionali al concordato presupponga un vantaggio per la massa dei creditori o la presentazione della domanda. Il compenso controverso riguardava l’esame di fattibilità di una domanda di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione; nessuna domanda di concordato era stata presentata.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Il primo è infondato perché il pagamento remunerava una prestazione professionale specifica e occasionale — l’esame di fattibilità di una domanda di concordato — e non una prestazione autonoma resa con continuità e coordinazione nell’ambito di un rapporto di collaborazione con l’impresa, richiesta dall’esenzione dell’art. 67, comma 3, lett. f), L. Fall. Anche il secondo motivo è infondato, sebbene la motivazione della Corte d’appello sia stata corretta: l’esenzione prevista dalla lett. g) non richiede di accertare ex post che l’atto abbia giovato alla massa dei creditori, ma esige che la prestazione sia, valutata ex ante e oggettivamente, direttamente e concretamente strumentale all’accesso al concordato. La presentazione della domanda è necessaria per dare riscontro a tale nesso; in sua assenza, un mero esame preliminare di fattibilità, privo di estrinsecazione in un atto esterno, non è esentabile. La Corte ha inoltre precisato che l’esenzione, di carattere eccezionale, non è estensibile ad attività di consulenza solo genericamente collegate a un possibile accesso al concordato né ad altre procedure non contemplate dalla specifica previsione. Restano quindi ferme la dichiarazione di inefficacia del pagamento e la condanna alla restituzione di euro 24.800. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge; è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 3, lett. f), L. Fall.

    Tale esenzione, che trova la sua giustificazione nell’esigenza di consentire la continuità dell’impresa in crisi, concerne (oltre alla diversa ipotesi delle prestazioni di lavoro dei dipendenti) il corrispettivo di una prestazione lavorativa autonoma, resa però con carattere di continuità e coordinazione, in quanto inerente ad un rapporto di collaborazione.

    L’esenzione copre il corrispettivo di una prestazione autonoma resa con continuità e coordinazione nell’ambito di un rapporto di collaborazione, non il compenso per una singola prestazione professionale occasionale e specifica.

  • art. 67, comma 3, lett. g), L. Fall.

    L’ipotesi di esenzione da revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, lett. g), richiede, però, che si tratti di una prestazione necessaria all’accesso alla procedura di concordato preventivo, dovendo ritenersi che essa non operi in relazione a tutte quelle obbligazioni caratterizzate da un sia pur labile collegamento con la procedura concorsuale, a pena di dilatare oltre misura ed in contrasto con la natura eccezionale dell’esenzione, la fattispecie in esame.

    È esentabile soltanto la prestazione necessaria e direttamente strumentale all’accesso al concordato preventivo; un collegamento generico o labile con la procedura non è sufficiente.

  • art. 111, comma 2, L. Fall.

    Identica funzione viene tradizionalmente attribuita alla “prededuzione” L. Fall., ex art. 111, comma 2), ult. inciso, in relazione ai crediti sorti in occasione o “in funzione” delle procedure concorsuali.

    La prededuzione condivide con le esenzioni dalla revocatoria la funzione di favorire l’accesso alle procedure di soluzione della crisi, ma tale comunanza di ratio non comporta identità strutturale o coincidenza dei presupposti.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • L’esenzione dalla revocatoria prevista per i corrispettivi di prestazioni autonome di collaborazione richiede una prestazione resa con carattere di continuità e coordinazione nell’ambito di un rapporto collaborativo; non comprende il compenso per un incarico professionale specifico e occasionale.
  • L’esenzione dalla revocatoria per prestazioni funzionali all’accesso al concordato preventivo va valutata ex ante e in termini oggettivi: non occorre dimostrare che l’atto abbia realizzato l’interesse dei creditori, ma la prestazione deve presentare un nesso diretto e concreto di strumentalità rispetto all’accesso alla procedura.
  • La presentazione della domanda di concordato costituisce, nel caso di prestazioni preliminari di consulenza, un elemento necessario per dare consistenza verificabile al nesso di strumentalità; il mero esame di fattibilità non seguito dalla domanda non beneficia dell’esenzione.
  • Le esenzioni dalla revocatoria hanno presupposti distinti dalla prededuzione, pur potendo condividere la funzione di favorire la soluzione della crisi, e, in quanto eccezionali, non possono essere estese a prestazioni solo genericamente collegate alla procedura o a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoria
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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