Cassazione Penale, Sentenza n. 38592/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proponeva due motivi. Primo: censura della motivazione della Corte di merito in relazione alla responsabilita' per bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione dei libri e delle scritture contabili dal 31/03/2008 alla data del fallimento; si contestava che la Corte avesse fondato la condanna su presunzioni apparenti (il subentro nella carica di amministratore rispetto al padre, il deposito del bilancio redatto dal padre e l'operativita' dell'impresa dopo il subentro) non pertinenti alla condotta contestata. Secondo: omessa motivazione circa la richiesta di ricondurre il fatto alla bancarotta semplice (art. 217 legge fall.), con rilievo che il bilancio non sarebbe scrittura contabile rilevante e quindi non idoneo a giustificare la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura perche' la Corte di merito si era fondata su un dato ritenuto fondamentale, cioe' il deposito del bilancio nel luglio 2008, dal quale e' stata desunta la disponibilita' delle scritture contabili; gli altri elementi (subentro all'amministrazione, crediti e fatture) avevano rilievo secondario. La difesa ha proposto una ricostruzione alternativa dei fatti senza dimostrare un travisamento della prova, quindi inammissibile in cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la Corte di appello ha esposto le ragioni per ritenere sussistenti gli elementi della bancarotta fraudolenta documentale e ha motivato il rifiuto della sussunzione nella bancarotta semplice. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilita' del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiama il limite entro il quale sono esaminabili i motivi in cassazione, cioe' la formulazione dei motivi nei termini consentiti dalle disposizioni attuative
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
art. 217 legge fallimentare (R.D. 267/1942)
Richiamato in relazione alla richiesta difensiva di sussumere il fatto nell'ipotesi di bancarotta semplice; la Corte ha valutato e motivato perche' ha preferito la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale
Massime di principio
- La presentazione di un bilancio o di documenti contabili puo' essere considerata elemento probatorio diretto circa la disponibilita' delle scritture contabili: la Corte puo' trarne la conclusione che l'imputato disponeva delle scritture, rilevando poi a supporto altri indici di gestione
- Il mero subentro nella carica di amministratore non e' necessariamente decisivo, ma puo' concorrere come elemento indiziario se integrato da altri fatti concreti che dimostrano la gestione effettiva
- In cassazione non e' consentito proporre ricostruzioni alternative dei fatti in modo apodittico senza dimostrare travisamento della prova: la censura sul merito probatorio richiede indicazione di specifici errori di apprezzamento o travisamenti
- Se la difesa chiede la riconduzione del fatto a una fattispecie meno grave (es. bancarotta semplice), la Corte di merito deve motivare la ragione del rifiuto; se ha esposto gli elementi a sostegno della qualificazione scelta, la cassazione puo' rigettare la censura come manifestamente infondata
- L'uso del bilancio come elemento non e' automaticamente risolutivo circa la qualifica della fattispecie: pero', se il bilancio e il comportamento complessivo indicano la disponibilita' delle scritture e il dolo, la qualificazione per bancarotta fraudolenta documentale puo' essere confermata
- Chi impugna in cassazione deve focalizzarsi su errori di diritto o travisamenti probatori specificamente indicati; l'assenza di tale dimostrazione espone all'inammissibilita' del ricorso e a sanzioni pecuniarie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38568/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38572/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38574/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38575/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38576/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38577/2022 del 13/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →