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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34219/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 25 settembre 2025 della Corte d'appello di Catanzaro, che aveva confermato la loro condanna per resistenza a pubblico ufficiale. La prima ricorrente ha dedotto: 1) mancata assunzione di una prova decisiva; 2) vizio di motivazione sulla reiezione della richiesta di approfondimento istruttorio; 3) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla causa di giustificazione dell'art. 393-bis c.p., anche in connessione con la prova non assunta. La seconda ricorrente ha formulato due motivi, riproponendo censure già esaminate dalla Corte territoriale e chiedendo l'assoluzione o la riqualificazione dei fatti come ingiuria o minaccia; ha inoltre invocato la causa di giustificazione dell'art. 393-bis c.p. La sentenza d'appello aveva ritenuto provata la condotta minatoria, diretta a ostacolare un'attività d'ufficio ancora in corso, e aveva escluso l'arbitrarietà, anche putativa, dell'operato degli agenti, i quali avevano informato la prima imputata che dalla banca dati la polizza assicurativa del veicolo risultava non pagata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto alla prima ricorrente, i motivi sulla prova e sulla motivazione sono inammissibili perché non spiegano in che modo la prova richiesta sarebbe decisiva e idonea a disarticolare il ragionamento dei giudici di merito. La censura relativa all'art. 393-bis c.p. ripropone quella d'appello senza confrontarsi con la risposta della Corte territoriale, che aveva escluso che l'attività degli agenti potesse apparire arbitraria, anche solo putativamente, considerato quanto comunicato circa il mancato pagamento della polizza. Quanto al secondo ricorrente, i motivi ripetono doglianze già disattese, senza un confronto critico con la motivazione, e risultano generici e manifestamente infondati; la richiesta di assoluzione o riqualificazione comporta una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. È stata inoltre ritenuta aspecifica e manifestamente infondata la doglianza sulla causa di giustificazione, motivatamente esclusa anche in forma putativa. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa d'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 393-bis c.p.

    a fronte di questo quadro, secondo il ragionevole argomentare della Corte territoriale, alla sig.ra Martucci non poteva sembrare arbitraria (nemmeno a livello putativo) l'attività degli operanti (a prescindere dal fatto che la sig.ra Martucci avesse la soggettiva convinzione dell'avvenuto regolare pagamento della polizza)

    La causa di giustificazione invocata è esclusa, anche in forma putativa, quando le circostanze accertate non consentono di ritenere arbitraria l'attività degli agenti; la convinzione soggettiva dell'interessata circa il pagamento della polizza non è sufficiente a mutare tale valutazione.

Massime di principio

  • La deduzione della mancata assunzione di una prova decisiva è inammissibile se il ricorso non illustra concretamente la decisività della prova e la sua capacità di disarticolare il ragionamento posto a fondamento della decisione di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già respinte, senza critica effettiva alla risposta del giudice d'appello, può determinare l'inammissibilità.
  • La richiesta di rivalutare la ricostruzione del fatto e di pervenire a un'assoluzione o a una diversa qualificazione giuridica non è scrutinabile in cassazione quando sollecita una nuova valutazione di merito già compiuta dalla Corte territoriale.
  • La causa di giustificazione dell'art. 393-bis c.p., anche nella forma putativa, non opera se le circostanze accertate non permettono di considerare arbitraria l'attività degli agenti.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniProve
RamiReati contro la PAProcesso penale

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