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Sentenza

Sentenza n. 13157/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento, previa sospensione cautelare e con adozione di misure presidenziali ex art. 56 c.p.a., - del decreto nr. prot. 672 del 29.04.2026, con cui l'USR Lazio ha implicitamente rigettato la richiesta formulata dalla scuola ricorrente di poter essere autorizzata, oltre all'utilizzo dei locali per il soprannumero dei candidati, alla istituzione di commissione di esame straordinaria per i soli candidati esterni ovvero autorizzazione alla istituzione di sottocommissione dedicata. - della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), prot. n. 90455 del 25.03.2026, avente ad oggetto "Formazione delle commissioni dell'esame di maturità per l'a.s. 2025/2026", nella parte in cui al punto 1.b.a, paragrafo 2, riserva esclusivamente alle istituzioni scolastiche statali la possibilità di ospitare commissioni o sottocommissioni di soli candidati esterni, precludendo tale facoltà alle istituzioni scolastiche paritarie; - del riscontro dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale - Ufficio II, prot. AOODRLA n. U. 35643 del 30.03.2026, con il quale l'USR Lazio ha opposto un primo diniego all'istanza della scrivente di istituzione di una commissione/sottocommissione straordinaria per i candidati privatisti; - del riscontro dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale - Ufficio II, prot. AOODRLA n. U. 40245 del 13.04.2026, con il quale l'USR Lazio ha reiterato il diniego; - del riscontro dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale - Ufficio II, prot. AOODRLA n. 40927 del 14.04.2026 (atto principale impugnato), con il quale l'USR Lazio ha: (i) definitivamente negato l'istituzione della commissione/sottocommissione straordinaria per i soli candidati privatisti; (ii) negato l'autorizzazione allo sdoppiamento della classe VA; (iii) annunciato la revoca dell'abbinamento dei tre candidati privatisti già assegnati alla scrivente istituzione, con loro ricollocazione presso istituzioni scolastiche statali; - dei provvedimenti, di data ed estremi ignoti, con i quali l'USR Lazio ha disposto l'assegnazione dei candidati privatisti sopra indicati a istituti diversi dall'Istituto Saramax, e segnatamente agli Istituti "Einaudi" di Latina e "Fermi" di Formia (LT) in parte qua, nonché delle convocazioni dei predetti Istituti ai fini del sostenimento delle prove Invalsi e degli esami preliminari; - di tutti gli atti antecedenti, successivi e consequenziali ai predetti provvedimenti, anche se ignoti e/o sconosciuti, ivi inclusa, ove occorra, la nota AOODRLA prot. 13293 del 05.02.2026, richiamata dall'USR nel diniego allo sdoppiamento.

Giustizia amministrativa202605356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi dell'USR Lazio relativi all'utilizzo dei locali, all'istituzione di una commissione o sottocommissione straordinaria per candidati esterni e allo sdoppiamento di una classe, nonché revoca dell'assegnazione di candidati privatisti e loro riassegnazione presso istituti statali

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e ufficio scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ente gestore di un istituto paritario e quindici candidati esterni all'esame di Stato hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare, gli atti con cui l'USR Lazio aveva negato l'utilizzo dei locali per il soprannumero dei candidati esterni, l'istituzione di una commissione straordinaria o di una sottocommissione dedicata ai candidati privatisti e lo sdoppiamento della classe quinta. È stata inoltre contestata la revoca dell'assegnazione di tre candidati all'istituto paritario e la loro riassegnazione presso istituti statali. I ricorrenti hanno censurato, tra l'altro, la disposizione ministeriale che riservava alle sole istituzioni scolastiche statali la possibilità di ospitare commissioni o sottocommissioni composte da soli candidati esterni, prospettandone genericamente l'illegittimità costituzionale. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo. Ha quindi accertato la disomogeneità delle posizioni: l'istituto impugnava dinieghi direttamente incidenti sulla propria sfera giuridica, mentre i candidati vantavano, al più, una mera preferenza non vincolante a sostenere l'esame presso quell'istituto; inoltre, i candidati si trovavano in situazioni diverse, essendo alcuni già assegnati e poi ricollocati, altri mai assegnati, alcuni estranei all'istituto e altri già studenti interni ritiratisi dalle lezioni. Differivano pertanto petitum, causa petendi e procure. Nel merito, i ricorrenti contestavano la legittimità della disciplina applicata e della revoca delle assegnazioni.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., dopo avere sentito le parti. Ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto congiuntamente da soggetti privi di identità di situazioni sostanziali e processuali e in presenza di posizioni differenziate tra l'istituto e i candidati, nonché tra gli stessi candidati. Il ricorso è stato comunque ritenuto infondato nel merito. Il Collegio ha considerato legittima la disciplina ministeriale che consentiva l'istituzione di commissioni straordinarie per soli candidati esterni presso le istituzioni statali, ritenendola espressione del potere di ordinanza ministeriale e di una ragionevole differenziazione organizzativa. La questione di costituzionalità è stata ritenuta genericamente prospettata e comunque priva di rilevanza e di adeguata ammissibilità. Quanto alla revoca dell'assegnazione dei tre candidati, la documentazione dell'Amministrazione, non contestata, dimostrava che l'istituto non disponeva di classi collaterali attivate e aveva già raggiunto il numero massimo di studenti ammessi all'esame per la classe terminale. L'assegnazione iniziale era derivata da un dato errato e non aggiornato sul numero degli studenti interni, indicato in 32 anziché 35. La revoca era dunque atto dovuto, fondato sulla correzione dell'erroneo presupposto di fatto, e la riassegnazione risultava adeguatamente motivata anche mediante il cruscotto riepilogativo visibile ai candidati. Il ricorso è stato pertanto respinto perché inammissibile e infondato. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.a.

    La domanda cautelare monocratica è stata proposta, ma le relative istanze sono state respinte con decreti presidenziali.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti il possibile rilievo d'ufficio relativo all'inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, l'identità dell'oggetto delle domande, l'omogeneità degli atti impugnati e dei motivi dedotti, nonché l'assenza di un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti.
  • La mera omogeneità dell'interesse perseguito non basta a rendere ammissibile un ricorso collettivo: l'azione è inammissibile quando i ricorrenti sono destinatari di atti diversi o versano in situazioni fattuali differenziate, con conseguente divergenza di petitum e causa petendi.
  • La posizione di soggetti che aspirano soltanto a sostenere un esame presso una determinata istituzione scolastica, senza una specifica assegnazione o un diritto alla sede prescelta, può non integrare una legittimazione autonoma a impugnare gli atti organizzativi direttamente rivolti all'istituzione scolastica.
  • La revoca di un'assegnazione amministrativa divenuta illegittima perché fondata su un errato presupposto di fatto costituisce atto dovuto quando, ove il dato corretto fosse stato tempestivamente acquisito, l'assegnazione non sarebbe stata adottata.
  • Una disciplina organizzativa che differenzi ragionevolmente tra istituzioni scolastiche statali e paritarie nell'organizzazione delle commissioni d'esame non è di per sé incostituzionale; la relativa questione deve essere specificamente motivata e rilevante ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàQuestione di legittimità costituzionale

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