Ordinanza n. 1141/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 37858 dell'8 agosto 2025, notificato in data 06.11.2025, con cui è stata rigettata l'istanza della ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania ai fini dell'esercizio della professione di docente su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in Romania ai fini dell'esercizio della professione docente su posto di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS)
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale dell'8 agosto 2025, notificato il 6 novembre 2025, con cui è stata rigettata la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania. Ha chiesto l'annullamento dell'atto, previa sospensione cautelare della sua efficacia. Il TAR ha esaminato esclusivamente la domanda cautelare e ha ritenuto non provato il periculum in mora, ossia il pericolo imminente di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la ricorrente non ha dimostrato di essere titolare di un contratto di insegnamento. In assenza di tale requisito, non sono state esaminate le questioni relative al fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente, allo stato degli atti, il periculum in mora necessario per concedere la sospensione del diniego di riconoscimento del titolo estero, rilevando che la ricorrente non aveva provato di essere titolare di un contratto di insegnamento e, quindi, non aveva dimostrato un pregiudizio imminente, grave e irreparabile. Il giudice ha ritenuto superflua ogni valutazione sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
pericolo imminente di un pregiudizio grave e irreparabile
La tutela cautelare richiede la sussistenza del periculum in mora; in mancanza di tale requisito il giudice può respingere l'istanza senza esaminare il fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, il ricorrente deve dimostrare un pericolo imminente di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera impugnazione di un diniego amministrativo non è sufficiente.
- Quando il periculum in mora risulta insussistente o non provato, il giudice può respingere la domanda cautelare senza procedere all'esame del fumus boni iuris.
- Nel contenzioso relativo al riconoscimento di titoli professionali conseguiti all'estero, la mancata prova della titolarità di un contratto di insegnamento può escludere, allo stato, la sussistenza di un pregiudizio cautelare imminente, grave e irreparabile.
Come è indicizzato
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