Cassazione Penale, Ordinanza n. 03450/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In un procedimento definito con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il giudice di merito ha applicato all'imputato la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 22.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti, ordinando anche la confisca della somma sequestrata. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, qualificato come manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe omesso di motivare o avrebbe motivato in modo erroneo il calcolo della pena. La Corte ha ritenuto che la censura investisse il solo profilo della motivazione sul trattamento sanzionatorio, e quindi un tema non consentito nel limitato perimetro del ricorso avverso il patteggiamento successivo alla riforma del 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, per le sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate dopo l'entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il motivo dedotto, relativo a una pretesa illogicità o carenza di motivazione nel calcolo della pena, non rientra tra quelli consentiti, perché non deduce né difetto di volontà, né difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né erronea qualificazione giuridica del fatto, né illegalità della pena. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice aveva comunque richiamato l'accordo tra le parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza è stata emessa su richiesta concorde delle parti, secondo il rito del patteggiamento.
limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti
Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 1, comma 50, L. n. 103 del 2017
successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, l. n. 103 del 2017
La riforma ha introdotto il regime restrittivo del ricorso per cassazione avverso il patteggiamento di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, anche oltre il massimo ordinario nei limiti consentiti dalla riforma.
art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017
una somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Consente, nei casi di inammissibilità del ricorso, di determinare equitativamente una somma da versare alla Cassa delle ammende oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata quale parametro per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, secondo il criterio della colpa nella proposizione del ricorso.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990
per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990
Individua il titolo di reato in materia di stupefacenti per il quale è stata applicata la pena.
Massime di principio
- Nel patteggiamento pronunciato dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi precluse censure che investano la mera motivazione sul trattamento sanzionatorio o il calcolo della pena, salvo il profilo dell'illegalità.
- Una volta ratificato l'accordo tra le parti, il giudice assolve l'obbligo motivazionale con il controllo e la positiva valutazione dei termini dell'intesa, senza necessità di una motivazione analitica sull'entità della pena concordata.
- La doglianza che si limiti a denunciare genericamente un difetto di motivazione nel calcolo della pena, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza che richiami l'accordo negoziale, è inammissibile perché estranea ai motivi consentiti in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, valutando la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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