Cassazione Penale, Ordinanza n. 09081/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
La persona sottoposta a esecuzione penale ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che gli aveva concesso la semilibertà, dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare e respinto l'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorso si è concentrato sulla sola parte relativa alla detenzione domiciliare: si è dedotta violazione di legge e illogicità della motivazione, perché il tribunale aveva ritenuto superato il limite di pena previsto dall'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., senza considerare un successivo provvedimento della procura che, a seguito di fungibilità di un periodo di custodia cautelare sofferta senza titolo, avrebbe rideterminato la pena residua in misura inferiore. La doglianza era dunque rivolta a contestare l'esatto computo della pena detentiva residua e la conseguente inammissibilità della misura alternativa richiesta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha riconosciuto che il ricorrente aveva segnalato correttamente un errore nell'indicazione della pena ancora da espiare, ma ha ritenuto che la censura fosse comunque manifestamente infondata, poiché la pena detentiva residua, come risultante dal provvedimento esecutivo del pubblico ministero, superava il limite di due anni previsto dall'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. La Corte ha precisato che, ai fini di tale limite, deve considerarsi l'intera pena detentiva da espiare, comprensiva sia della reclusione sia dell'arresto, trattandosi di "pena detentiva" e non soltanto di reclusione. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata disposta la condanna del ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
Il limite di due anni va riferito alla pena detentiva complessivamente da espiare, comprendendo sia la reclusione sia l'arresto; non rileva la sola pena della reclusione.
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
La detenzione domiciliare non è concedibile quando la pena detentiva residua, nel suo complesso, supera tale soglia.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso alla detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., il limite edittale va verificato sulla pena detentiva complessivamente residua e non sulla sola reclusione.
- Quando la pena da espiare comprende più species di pena detentiva, queste devono essere sommate ai fini del superamento della soglia di legge.
- La deduzione di un errore nel computo della pena non conduce all'accoglimento del ricorso se, correttamente ricalcolata la pena, il requisito quantitativo per la misura alternativa continua a mancare.
- In caso di ricorso inammissibile, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
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