Sentenza del 23/01/2018 n. 239 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Tassa automobilistica - Contratto leasing - Soggettività passiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAlla luce della legge di interpretazione autentica n. 125/2015, dell'art. 7, comma 32, della legge n. 99/2009, la soggettività passiva della tassa automobilistica ricade unicamente sull'utilizzatore del veicolo concesso in leasing. La società di leasing non è solidalmente obbligata, salvo il caso in cui abbia effettuato il pagamento cumulativo della tassa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica per gli anni d'imposta dal 2010 al 2015 in presenza di un contratto di leasing. In particolare, si discute se il pagamento possa essere richiesto anche alla società di leasing proprietaria del veicolo oppure se l'obbligazione ricada esclusivamente sull'utilizzatore.
Norme richiamate
Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 7, comma 32
La disposizione, come interpretata autenticamente, individua nell'utilizzatore del veicolo in leasing il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica.
Legge di interpretazione autentica n. 125/2015
Ha chiarito con efficacia interpretativa che, in caso di leasing, l'obbligazione tributaria grava sull'utilizzatore e non comporta un vincolo di solidarietà a carico della società concedente, salvo pagamento cumulativo da parte di quest'ultima.
Massime di principio
- Nei contratti di leasing automobilistico, per i periodi interessati dalla disciplina interpretata, il soggetto ordinariamente obbligato al pagamento della tassa automobilistica è l'utilizzatore, non la società di leasing.
- La proprietà formale del veicolo in capo alla società di leasing non comporta automaticamente la sua responsabilità solidale per il bollo auto.
- La società di leasing può essere coinvolta sotto il profilo del pagamento quando abbia effettuato un versamento cumulativo, ma tale circostanza costituisce un'eccezione rispetto alla regola generale.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare il periodo d'imposta, la normativa applicabile, l'effettiva esistenza di un contratto di leasing e l'eventuale pagamento cumulativo eseguito dalla società concedente.
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