Sentenza del 23/01/2018 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Brescia
Cartella esattoriale - Notifica a mezzo PEC - Validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la notifica della cartella esattoriale tramite PEC fosse invalida, presumibilmente per il mancato rispetto delle formalità previste e per l’assenza della sottoscrizione del funzionario competente. La contestazione riguardava quindi sia la validità della notificazione telematica sia l’esistenza e la validità dell’atto amministrativo non sottoscritto.
La decisione
La notifica tramite PEC è stata ritenuta valida in ragione del rinvio contenuto nell’art. 26 del d.P.R. 602/1973 alla disciplina normativa applicabile alle notificazioni telematiche. L’inesistenza della notifica può essere riconosciuta soltanto quando non sia stato raggiunto lo scopo della notificazione, ossia quando il destinatario non abbia potuto conoscere l’atto e ciò abbia leso concretamente il suo diritto di difesa. Inoltre, la mancata sottoscrizione del funzionario competente non determina automaticamente l’invalidità della cartella: è sufficiente che l’atto sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. La contestazione del contribuente è stata pertanto respinta.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. 602/1973
La notifica della cartella esattoriale a mezzo PEC si considera effettuata per il rimando che l'art. 26 del d.P.R. 602/1973 fa al decreto 68/2005.
La disposizione consente di ritenere applicabile alla cartella esattoriale la disciplina delle notificazioni tramite posta elettronica certificata, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Decreto 68/2005
È richiamato quale disciplina di riferimento per la validità della notificazione telematica della cartella esattoriale.
Massime di principio
- La notifica di una cartella esattoriale tramite PEC non è invalida per il solo fatto di essere stata eseguita con modalità telematica: occorre verificare la conformità alla disciplina applicabile e l’effettiva riconducibilità della PEC all’ente notificante.
- L’inesistenza della notificazione costituisce un vizio radicale e ricorre solo quando l’atto non sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario, con concreta lesione del diritto di difesa. Se lo scopo della notifica è stato raggiunto, le irregolarità formali possono non comportare invalidità.
- La mancata sottoscrizione materiale del funzionario non determina automaticamente l’invalidità della cartella, se il documento è comunque inequivocabilmente riferibile all’amministrazione competente e al potere esercitato.
- Chi contesta una notifica PEC deve indicare e dimostrare una concreta lesione del diritto di difesa o l’impossibilità di ricondurre l’atto all’ente competente; la mera denuncia di irregolarità formali può non essere sufficiente.
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