Sentenza del 23/01/2018 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Torino
RISCOSSIONE Prescrizione decennale dell'imposta portata in cartella IVA - Prescrizione decennale dell'imposta portata in cartella
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta: l'intimazione di pagamento è stata ritenuta valida perché notificata entro dieci anni dalla precedente notifica della cartella di pagamento. Per i crediti relativi a imposte erariali, tra cui l'IVA, si applica infatti il termine ordinario di prescrizione decennale. Non essendo trascorso tale periodo, il diritto alla riscossione non era prescritto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che il credito portato nella cartella di pagamento fosse prescritto e che, pertanto, l'intimazione successivamente notificata non fosse più valida. La controversia riguardava la durata del termine di prescrizione applicabile all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché la decorrenza del termine dalla precedente notifica della cartella.
Norme richiamate
Articolo 2946 del Codice civile
Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione. La disposizione è stata applicata al credito IVA, ritenuto soggetto a prescrizione decennale, con decorrenza dalla notifica della cartella di pagamento.
Massime di principio
- Per i crediti tributari erariali, come l'IVA, la prescrizione applicabile può essere decennale, salvo specifiche disposizioni normative che prevedano un termine diverso.
- La notifica della cartella di pagamento costituisce il riferimento temporale dal quale verificare il decorso del termine di prescrizione del credito, quando non intervengano ulteriori atti validamente notificati.
- Un'intimazione di pagamento notificata entro il termine decennale dalla cartella è, in linea generale, tempestiva e non può essere contestata per prescrizione sulla sola base del decorso di un periodo inferiore a dieci anni.
- Gli atti della riscossione validamente notificati possono incidere sul decorso della prescrizione; per valutare il caso concreto occorre quindi ricostruire integralmente le notifiche e le eventuali cause di interruzione.
- La prescrizione deve essere verificata con riferimento alla specifica natura del tributo e alle norme applicabili, senza presumere automaticamente l'applicazione del termine quinquennale previsto per alcune entrate periodiche o sanzioni.
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