Sentenza del 23/01/2018 n. 25 - Comm. Trib. Prov. Torino
CANONE RAI Prescrizione quinquennale - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento notificata oltre cinque anni dopo la precedente notifica della cartella di pagamento, sostenendo che il credito relativo al canone RAI fosse prescritto. La questione riguardava il termine applicabile: quinquennale, trattandosi di un'obbligazione periodica, oppure decennale a seguito della mancata impugnazione della cartella.
La decisione
La contestazione è stata accolta: l'intimazione è stata ritenuta riferita a un credito prescritto. Ai sensi dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., il canone soggetto a pagamento periodico si prescrive in cinque anni. La mancata impugnazione della cartella rende definitivo il credito, ma non trasforma il termine quinquennale in quello ordinario decennale. La conversione in prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c. opera soltanto in presenza di un titolo giudiziale definitivo, come una sentenza o un decreto ingiuntivo.
Norme richiamate
Art. 2948, comma 1, n. 4, codice civile
Si prescrive in cinque anni: tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Il canone RAI, avendo natura di obbligazione periodica, è soggetto alla prescrizione quinquennale, salvo atti validi di interruzione della prescrizione.
Art. 2953, codice civile
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
La conversione del termine breve in quello decennale richiede un titolo giudiziale definitivo, come una sentenza passata in giudicato o un decreto ingiuntivo definitivo; non è sufficiente la mancata impugnazione della cartella di pagamento.
Massime di principio
- Per i tributi o crediti dovuti periodicamente, il termine ordinario di prescrizione può essere quinquennale, se previsto dall'art. 2948 c.c.
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento rende il credito definitivo sotto il profilo dell'esigibilità, ma non converte automaticamente la prescrizione breve in decennale.
- La prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. richiede normalmente un titolo giudiziale definitivo e non deriva dalla sola definitività amministrativa della cartella.
- Nel verificare la prescrizione occorre calcolare il tempo trascorso tra gli atti validamente notificati e controllare l'eventuale esistenza di atti interruttivi notificati entro il termine applicabile.
- Un'intimazione notificata oltre cinque anni dall'ultimo atto interruttivo può essere contestata per intervenuta prescrizione, salvo che l'amministrazione dimostri un diverso termine applicabile o ulteriori validi atti interruttivi.
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