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Sentenza

Sentenza del 23/01/2018 n. 45 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti chiedevano il rimborso delle ritenute IRPEF applicate dal datore di lavoro sulle indennità chilometriche percepite per recarsi al posto di lavoro negli anni dal 2001 al 2004. Sostenevano che tali somme costituissero un mero rimborso di spese anticipate per conto del datore di lavoro e non dovessero quindi essere assoggettate a ritenuta IRPEF o previdenziale. L'Ufficio e i giudici di primo grado avevano rilevato che l'istanza era stata formulata in modo generico, senza indicare né documentare le somme trattenute e richieste a rimborso.

La decisione

La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della C.T.P. di Cagliari. Ha ritenuto preliminare e assorbente l'inammissibilità della domanda di rimborso, poiché nel processo tributario il contribuente deve formulare una domanda sufficientemente determinata, indicando almeno le somme richieste e fornendo gli elementi necessari per consentire al giudice di esaminare e quantificare la pretesa. Non era quindi possibile accogliere una richiesta generica di rimborso né pronunciare una condanna generica limitata all'esistenza del diritto. Il giudice non ha esaminato nel merito il regime fiscale delle indennità chilometriche, anche perché mancava la documentazione sugli spostamenti e sulle somme percepite. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546/1992

    Esclude l'ammissibilità di sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande e impedisce, nel processo tributario, una pronuncia parziale sul solo an o una condanna generica.

    Nel processo tributario, che è un processo di impugnazione-merito, il giudice deve poter decidere la pretesa nella sua concreta misura entro i limiti della domanda. Una richiesta di rimborso priva dell'indicazione degli importi non consente una decisione utile e determinata.

  • Art. 414, n. 3, cod. proc. civ.

    Disciplina il contenuto della domanda nel rito del lavoro, consentendo, secondo la giurisprudenza richiamata, che l'oggetto sia determinato anche mediante l'indicazione dei titoli, senza un'originaria quantificazione monetaria.

    Il principio elaborato per il processo del lavoro non è trasferibile al processo tributario, che è regolato da disposizioni speciali e richiede una domanda di rimborso sufficientemente determinata.

  • Art. 48 del TUIR, come modificato dal d.lgs. n. 314/1997

    Disciplina il trattamento fiscale delle erogazioni corrisposte ai dipendenti per spostamenti provvisori o temporanei in una sede diversa da quella abituale.

    La norma prevede regole fiscali diverse a seconda che lo spostamento avvenga nel territorio comunale della sede di lavoro oppure fuori da esso. Tuttavia, nel caso concreto, la questione non è stata esaminata perché la domanda era generica e mancava la documentazione necessaria.

  • Art. 279 cod. proc. civ.

    È richiamato in relazione al regime delle sentenze parziali nel processo civile.

    La disciplina generale del processo civile è derogata dalla specifica previsione dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, che nel processo tributario esclude sentenze non definitive o limitate al solo an.

Massime di principio

  • Nel processo tributario una domanda di rimborso deve essere concreta e determinata: occorre indicare gli anni interessati, il tributo, le somme richieste o almeno elementi oggettivi che consentano di quantificarle.
  • La mera indicazione del titolo della pretesa, senza importi e senza documentazione delle ritenute subite, può comportare il rigetto o l'inammissibilità della domanda.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve produrre la documentazione relativa alle somme percepite, alle ritenute applicate e ai fatti che giustificano l'esenzione o il diverso trattamento fiscale.
  • Nel contenzioso tributario il giudice deve decidere la pretesa nel merito e nella sua misura concreta; di regola non può limitarsi ad accertare l'esistenza astratta del diritto rinviando a una successiva liquidazione.
  • I principi più flessibili sulla quantificazione della domanda propri del rito del lavoro non si applicano automaticamente al processo tributario.
  • Per valutare la tassazione delle indennità di trasferta o chilometriche è necessario distinguere la sede abituale di lavoro, il luogo degli spostamenti, la loro natura temporanea o ordinaria e la documentazione delle spese.

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