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Sentenza

Sentenza del 23/01/2018 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Torino

IVA Cessione all'esportazione - Beni consegnati ex work - Onere della prova dell'uscita dei beni dal territorio dell'Unione europea Presupposto per l'inapplicabilità dell'IVA sulle esportazioni di beni è dato dalla spedizione o dal trasporto della merce al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato respinto perché il cedente non ha assolto l'onere probatorio. Non sono stati prodotti i DAE e non è stata conservata o esibita la documentazione doganale necessaria, in particolare la copia delle fatture con il visto dell'Ufficio doganale. Il giudice tributario non può sostituirsi al contribuente né colmare d'ufficio le carenze istruttorie della parte che ha l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la spettanza del regime di non imponibilità IVA previsto per le esportazioni. In caso di vendita ex work, l'acquirente extra-UE prende in consegna i beni e provvede al loro trasporto fuori dall'Unione europea; tuttavia, il cedente deve comunque dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che la merce sia effettivamente uscita dal territorio dell'Unione. Tale prova deve essere fornita mediante documentazione doganale idonea, tra cui il documento di accompagnamento all'esportazione (DAE) e le fatture recanti il visto dell'Ufficio doganale.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 633/1972

    La non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione presuppone che i beni siano spediti o trasportati fuori dal territorio dell'Unione europea. Il cedente deve poter dimostrare il verificarsi dell'esportazione.

  • Art. 161 del Codice Doganale Comunitario

    Disciplina la procedura di esportazione e la formalizzazione doganale necessaria per attestare l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, il cedente che invoca la non imponibilità IVA deve dimostrare l'effettiva esportazione dei beni.

  • Art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il giudice tributario non può supplire alle carenze probatorie del ricorrente né acquisire d'ufficio la documentazione che la parte onerata avrebbe dovuto produrre.

Massime di principio

  • Per applicare la non imponibilità IVA alle esportazioni non basta la destinazione contrattuale della merce a un cliente extra-UE: occorre provare documentalmente l'effettiva uscita dei beni dall'Unione europea.
  • Nelle vendite ex work, il fatto che il trasporto sia organizzato dall'acquirente estero non elimina l'onere del cedente di conservare e produrre la documentazione doganale comprovante l'esportazione.
  • DAE, prova dell'uscita e fatture vistate o altra documentazione doganale equivalente devono essere conservati con particolare cura, perché la loro mancanza può comportare il recupero dell'IVA.
  • In giudizio, il contribuente non può attendersi che il giudice integri autonomamente una documentazione probatoria incompleta: la prova dei presupposti della non imponibilità deve essere fornita dalla parte interessata.
  • In situazioni analoghe è opportuno predisporre procedure interne per ottenere dall'acquirente o dal vettore i documenti doganali di esportazione e verificare che siano coerenti con fatture, quantità, beni e operazioni contestate.

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