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Sentenza

Sentenza del 23/01/2018 n. 48 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Al contribuente era stata irrogata la sospensione della licenza di esercizio dal 3 al 19 novembre 2008 perché, a seguito di una verifica relativa all'anno 2007, era stata accertata l'omessa verifica periodica del misuratore fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la sanzione accessoria, rilevando che il contribuente aveva definito in via agevolata la sanzione principale e che la sospensione della licenza è prevista dalla legge per l'omessa installazione del misuratore fiscale, non per la sua mancata verifica periodica. L'Agenzia delle Entrate ha appellato la decisione sostenendo che la mancata verifica renderebbe il misuratore fiscalmente privo di sigillo e sarebbe quindi equiparabile alla sua omessa installazione.

La decisione

La Commissione tributaria regionale della Sardegna ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che omessa installazione e omessa verifica periodica siano fattispecie diverse e che, in base al principio di legalità delle sanzioni amministrative, non sia possibile estendere per analogia la sanzione della sospensione della licenza prevista solo per l'omessa installazione. È stata inoltre considerata rilevante la definizione agevolata della sanzione, che impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere al contribuente le spese del giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 3, d.lgs. 28 dicembre 1997, n. 471

    Se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

    La sospensione della licenza è applicabile soltanto quando sia accertata l'omessa installazione del misuratore fiscale; la norma non ricomprende automaticamente la mancata verifica periodica.

  • Art. 11, comma 5, d.lgs. 28 dicembre 1997, n. 471

    L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

    La disposizione distingue la violazione relativa all'installazione dell'apparecchio dagli ulteriori obblighi di manutenzione o verifica.

  • Art. 16, comma 3, d.lgs. 28 dicembre 1997, n. 472

    La definizione agevolata della sanzione impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

    Quando il contribuente definisce la sanzione in misura agevolata, non può essere successivamente applicata la sanzione accessoria collegata alla violazione.

  • Art. 3, d.lgs. 28 dicembre 1997, n. 472

    Le sanzioni amministrative tributarie devono essere previste da una norma avente forza di legge; non è consentito estenderle per analogia a fatti non espressamente contemplati.

  • Art. 36, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È stato invocato dall'Agenzia per contestare la motivazione della sentenza di primo grado, ma la censura non è stata accolta.

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2002, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003

    L'Agenzia lo ha richiamato per sostenere che un misuratore non sottoposto a verifica periodica debba essere considerato privo di sigillo fiscale e, quindi, equiparato a un apparecchio non installato. La Commissione ha escluso che tale atto amministrativo possa ampliare, in materia sanzionatoria, la fattispecie prevista dalla legge.

Massime di principio

  • In materia sanzionatoria tributaria opera il principio di legalità: una sanzione può essere applicata solo quando la condotta contestata rientra espressamente nella fattispecie prevista dalla legge.
  • Non è ammesso equiparare per analogia l'omessa verifica periodica di un dispositivo all'omessa installazione dello stesso, se la norma sanzionatoria disciplina soltanto quest'ultima condotta.
  • Un provvedimento amministrativo o una prassi dell'amministrazione finanziaria non possono estendere l'ambito di una sanzione prevista dalla legge né introdurre una nuova sanzione accessoria.
  • La definizione agevolata della sanzione principale può impedire l'irrogazione delle sanzioni accessorie quando ciò è previsto dalla normativa applicabile.
  • Per valutare la legittimità di una sanzione occorre distinguere con precisione tra la violazione accertata, la fattispecie descritta dalla norma e gli effetti giuridici che la legge collega a quella specifica violazione.

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