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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20622/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di calunnia: è accusata di aver, mediante dichiarazioni rese in altro procedimento penale a suo carico, incolpato falsamente la querelante Matilde Gusmini di calunnia e falsa testimonianza pur sapendola innocente. Il motivo dedotto in Cassazione è unico e riguarda la violazione dell'art. 533 c.p.p. (elemento soggettivo del reato), per mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio che Carlessi fosse consapevole dell'innocenza di Gusmini; la difesa sostiene inoltre che la valutazione dei rapporti di frequentazione e della comune abitudine al gioco d'azzardo rendeva plausibile la versione alternativa e innocente delle dichiarazioni.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivi: (i) la questione relativa all'assenza del dolo della calunnia non era stata dedotta in appello e pertanto è inammissibile per violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; (ii) alternativamente, la censura si risolve in una mera rimessa in discussione della valutazione di merito (ricostruzione fattuale e valutazione della attendibilità delle dichiarazioni), materia non riesaminabile in sede di legittimità salvo limiti molto ristretti. Conseguenze: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (importo liquidato in dispositivo), oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Riferito all'elemento soggettivo del reato di calunnia: la ricorrente contestava che fosse stata dimostrata la consapevolezza dell'innocenza dell'accusata; la Corte osserva che la deduzione non è stata svolta in appello e inoltre costituisce valutazione di fatto.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'inammissibilità in Cassazione di determinate questioni non previamente dedotte in grado di appello; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché non prospettato in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende in applicazione di tale disposizione.

  • Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione della somma alla Cassa delle Ammende e alla valutazione di eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 6402/1997 Dessimone; Sez. U, n. 930/1995 Clarke; altre pronunce richiamate)

    Principi consolidati secondo cui la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova e nella ricostruzione storica dei fatti, se non entro limiti molto ristretti; la censura che mira a riformulare la valutazione probatoria è inammissibile.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevate questioni di fatto o critiche che consistano nel richiedere una diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito: tali censure sono, di regola, inammissibili.
  • Le deduzioni che incardinano l'assenza del dolo (elemento soggettivo) devono essere adeguatamente svolte in appello; se non controfferte in appello, sono inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Per far valere efficacemente che un'imputata non era consapevole dell'innocenza dell'accusato (nel reato di calunnia) occorrono elementi processuali concreti e desumibili dal materiale probatorio acquisito; una mera ipotesi alternativa, anche se plausibile, non è sufficiente in sede di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle Ammende; pertanto è importante valutare attentamente l'ammissibilità e la tempestiva deduzione dei motivi nei gradi precedenti.
  • Se si intende contestare la motivazione del giudice di merito relativa all'attendibilità di testimonianze o alla coerenza delle versioni, tali censure devono essere formulate già in appello e sostenute con riferimenti ai dati di fatto acquisiti, non con ragionamenti meramente congetturali.

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