Cassazione Penale, Sentenza n. 20266/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Brescia che ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare. Il motivo unico dedotto è che, avendo il Tribunale riconosciuto la collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen., l'ostatività prevista dall'art. 4-bis ord. pen. alle misure alternative (tra cui la detenzione domiciliare) dovrebbe venir meno: secondo il ricorrente la norma collega la possibilità delle misure alternative alla effettiva collaborazione, pertanto, una volta accertata quest'ultima, non potrebbe più sussistere il divieto di detenzione domiciliare legato alla tipologia di reato
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'esclusione della detenzione domiciliare per i reati indicati nell'art. 4-bis non derivi direttamente dal contenuto dell'art. 4-bis ma dall'art. 47-ter (comma che disciplina le ipotesi preclusive della detenzione domiciliare) che rinvia semplicemente al catalogo dei reati di cui all'art. 4-bis. Ne consegue che il riconoscimento della collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter non incide sulla preclusione prevista dall'art. 47-ter: la circostanza dell'inesigibilità della collaborazione può rilevare nell'ambito dell'art. 4-bis, ma non elimina l'effetto preclusivo del richiamo al catalogo di reati contenuto in art. 47-ter. Il ricorrente è altresì stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Riconoscimento della collaborazione con la giustizia; la Corte rileva che il riconoscimento della collaborazione è distinto dalla disciplina delle preclusioni previste per la detenzione domiciliare
Contiene il catalogo di reati di particolare gravità (es. pericolosità organizzata) rispetto al quale è prevista disciplina speciale; la Corte precisa che l'art. 4-bis non è direttamente la norma che crea l'ostatività alla detenzione domiciliare ma costituisce il catalogo richiamato dall'art. 47-ter
art. 47-ter ord. pen. (comma 1-bis / comma 01)
Norma che disciplina le ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare; opera un rinvio al solo catalogo di reati di cui all'art. 4-bis e, pertanto, la preclusione alla detenzione domiciliare sussiste indipendentemente dall'effettivo contenuto dell'art. 4-bis (ad es. dall'inesigibilità della collaborazione)
Giurisprudenza: Sez.1, Sent. n.20145/2011 (Barbato) e Sez.1, Sent. n.13751/2019 (Buscia)
Orientamento interpretativo della Corte di legittimità che conferma come la preclusione alla detenzione domiciliare per i reati del catalogo ex art. 4-bis discenda dal richiamo operato dall'art. 47-ter e non dall'eventuale inesigibilità della collaborazione
Massime di principio
- Per i reati elencati nel catalogo dell'art. 4-bis, la detenzione domiciliare è preclusa in forza del rinvio operato dall'art. 47-ter: il riconoscimento di collaborazione (art. 58-ter) non abolisce automaticamente tale preclusione
- La valutazione sull'inesigibilità o sull'effettiva collaborazione rileva nell'ambito dell'applicazione dell'art. 4-bis, ma quando la norma che disciplina le misure alternative (art. 47-ter) rinvia al solo elenco di reati, la possibilità di misure alternative è esclusa a prescindere dalla circostanza della collaborazione
- In situazioni analoghe è opportuno verificare quale norma sia espressamente richiamata dalla disposizione che preclude la misura alternativa: se il richiamo è al catalogo di reati (art. 4-bis) la soluzione sarà generalmente ostativa anche se il detenuto ha collaborato
- Se l'obiettivo è ottenere una misura alternativa nonostante una condanna per reati in catalogo, la strategia difensiva deve valutare altre vie (es. revisione normativa, remissione di pena, strumenti di clemenza o condizioni fattuali specifiche) poiché il semplice riconoscimento della collaborazione potrebbe non essere sufficiente
- Controllare sempre la giurisprudenza più recente: orientamenti consolidati della Corte di Cassazione possono chiarire il rapporto tra collaborazione e preclusioni alle misure alternative, ma finché permane l'indirizzo citato la detenzione domiciliare rimane inammissibile per i reati di cui al catalogo
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