Sentenza del 06/12/2016 n. 24925 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato l’avviso di rettifica e liquidazione relativo a un atto di cessione di quote di una S.r.l., con contestuale trasferimento di crediti quale corrispettivo. Sostenevano che l’operazione avesse causa unitaria, prevalente nella cessione delle quote, e dovesse quindi essere assoggettata a un’unica imposizione, anziché tassare autonomamente ciascun negozio. In Cassazione hanno formulato tre motivi: omessa pronuncia della CTR sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione; violazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo l’esistenza di un atto complesso e di un’unica causa; violazione dell’art. 1, comma 9, del D.Lgs. n. 435/1997, sostenendo l’applicazione della tassa fissa per ogni cessione e la retroattività della soppressione della tassa sui contratti di borsa.
La decisione
La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello, confermando la pretesa dell’Ufficio. La Cassazione ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’omessa pronuncia andava denunciata come nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., e perché mancavano l’indicazione e la riproduzione dell’atto di appello necessarie per l’autosufficienza. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la qualificazione dell’operazione come negozio unitario o come più negozi con cause distinte costituisce accertamento di fatto, non censurabile come violazione di legge; non era stato inoltre dedotto un vizio motivazionale pertinente. Il terzo motivo è stato respinto: la tassazione fissa invocata riguarda le categorie di titoli indicate dalla norma e dalla tabella richiamata, non ogni contratto di borsa; inoltre, la soppressione della tassa disposta nel 2007 non ha efficacia retroattiva in mancanza di una previsione normativa, sicché si applica la disciplina vigente al momento dell’atto. Le società ricorrenti sono state condannate, in solido, a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 7.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.
Ne consegue che, se il vizio è denunciato - come nel caso di specie - ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 5, anzichè ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento) in relazione all'art. 112 c.p.c. , la relativa censura va dichiarata inammissibile.
L’omessa pronuncia su un motivo di appello deve essere dedotta come nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 112 c.p.c.; non è sufficiente prospettarla come vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6, il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte.
Per rendere verificabile in Cassazione una censura che dipende da un documento processuale, il ricorrente deve indicare dove il documento si trovi e riportarne o riassumerne fedelmente il contenuto; la mancata osservanza comporta l’inammissibilità.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo di logicità del giudizio di fatto, è, infatti, consentito solo dal predetto art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, qualora la decisione non fosse congruamente motivata o non fosse immune da vizi logici, nella specie neppure accennati.
La valutazione se un’operazione integri un negozio unitario o più negozi è un accertamento di fatto. In Cassazione può essere contestata sul piano della motivazione nei limiti del vizio previsto dal n. 5, non trasformando la contestazione in una violazione di legge.
La disposizione è stata invocata dalle contribuenti per sostenere la tassazione unitaria, ma la Corte non ne ha accolto la censura: la questione decisiva, ossia l’esistenza di un unico negozio o di più negozi, richiedeva una contestazione del giudizio di fatto e non poteva essere proposta come violazione di legge.
D.Lgs. n. 435/1997, art. 1, comma 9, e tabella delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli e valori allegata alla L. n. 1079/1954
La tassazione in misura fissa si riferisce ai titoli di Stato o garantiti ed alle obbligazioni, essendo il richiamo alla lett. b), n. 3 ed alla lett. c), n. 3 della tabella delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli e valori, allegata alla L. n. 1079 del 1954 , volta a delimitare le categorie di titoli per i quali è prevista l'agevolazione (per l'appunto, quelli testè indicati).
La misura fissa agevolata si applica alle categorie di titoli specificamente individuate, cioè titoli di Stato o garantiti e obbligazioni; non si estende indistintamente a ogni cessione o contratto di borsa.
La retroattività della abrogazione della tassa, ad opera del D.L. n. 248 del 2007 , ex art. 37 non risulta normativamente prevista e, pertanto, vale il principio della tassazione vigente al momento del compimento dell'atto negoziale soggetto ad imposizione.
La soppressione della tassa sui contratti di borsa non opera retroattivamente se la legge non lo stabilisce espressamente; l’imposizione si determina secondo la disciplina vigente quando l’atto è compiuto.
Massime di principio
- In Cassazione, l’omessa pronuncia su un motivo d’appello va denunciata come nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., non come semplice vizio di motivazione.
- Quando una censura dipende da un atto o documento del processo, il ricorso deve identificarne la collocazione e riportarne il contenuto rilevante; altrimenti può essere dichiarato inammissibile.
- La qualificazione di un’operazione come negozio unitario o come pluralità di negozi è normalmente una questione di fatto. Per contestarla occorre formulare una censura coerente con i limiti del controllo di legittimità, non invocare soltanto una violazione di legge.
- Le agevolazioni fiscali riferite a categorie determinate di titoli non si estendono automaticamente a operazioni diverse o a ogni contratto di trasferimento.
- L’abrogazione di un tributo non elimina, di regola, l’imposizione per atti compiuti prima della sua entrata in vigore, salvo che una disposizione preveda espressamente la retroattività.
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