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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17331/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per nullità per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, della fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, sostenendo di non aver avuto conoscenza del processo celebratosi in sua assenza e con difensore d'ufficio. In primo grado Maragas era stato condannato per riciclaggio di autovetture; a seguito di notifiche effettuate ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. risultò irreperibile al domicilio eletto e fu nominato un difensore d'ufficio che però non instaurò un effettivo rapporto con l'imputato (disertando udienze). La questione centrale è se la notifica sostitutiva al difensore e gli indici di cui all'art. 420-bis c.p.p. consentano di ritenere acquisita la conoscenza della "vocatio in ius" da parte dell'imputato o se, in mancanza di prova di effettiva conoscenza, dovesse essere disposta la sospensione del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha ritenuto che non risultasse provata la conoscenza effettiva da parte di Maragas della chiamata in giudizio e che la mera notifica al difensore d'ufficio, in assenza di un reale rapporto informativo tra difensore e assistito, non fosse sufficiente a legittimare lo svolgimento del processo in assenza dell'imputato. In applicazione della giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite), la mancata acquisizione della certezza della conoscenza della vocatio impone la sospensione e, non essendovi stata prova, si è configurata la nullità della decisione di merito che travolge gli atti successivi. Pertanto la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado sono annullate senza rinvio e gli atti vengono trasmessi al Tribunale di Torre Annunziata per nuovo giudizio con diverso giudice.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    La Corte ha considerato che la notifica ai sensi di questo articolo (notifica a domicilio eletto o, in caso di irreperibilità, a professionista) non è di per sé sufficiente a provare l'effettiva conoscenza della vocatio in ius quando manca un rapporto informativo reale fra difensore e imputato.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Riferimento alla notifica dell'avviso di conclusione indagini: la norma orienta sulle modalità di comunicazione degli atti, ma la Corte richiede la prova della conoscenza effettiva da parte dell'imputato.

  • art. 420-bis c.p.p.

    La Corte richiama che i criteri indicati da questo articolo (indici che consentono di ritenere acquisita la conoscenza della vocatio) non sono presunzioni assolute: vanno valorizzati solo a determinate condizioni e non esentano il giudice dall'accertare la certezza della conoscenza.

  • art. 420-quater c.p.p.

    La norma prevede la sospensione del processo quando non è acquisita la certezza della chiamata in giudizio; la Corte ha ritenuto che, non essendo stata acquisita tale certezza, il giudice avrebbe dovuto sospendere il procedimento.

  • art. 604, comma 5-bis c.p.p.

    La violazione delle garanzie sulla conoscenza della vocatio in ius determina la nullità della decisione con effetti travolgenti sugli atti successivi, ai sensi di questa norma richiamata nella sentenza.

  • Sezioni Unite - giurisprudenza (es. Ismail n. 23940/2020, Innaro 2019, Tuppi 2017, Lovric 2021)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la riforma del 2014 tende a privilegiare la conoscenza effettiva della "vocatio in ius" e a superare il sistema del processo in contumacia: gli indici dell'art. 420-bis non autorizzano una presunzione automatica di conoscenza senza adeguati accertamenti.

Massime di principio

  • La mera notifica sostitutiva al difensore (per irreperibilità dell'imputato) non prova automaticamente la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato: è necessaria la prova di un effettivo rapporto informativo tra difensore e assistito.
  • Quando non è certa la conoscenza della "vocatio in ius" il giudice deve sospendere il processo ai sensi dell'art. 420-quater; procedere senza accertare la conoscenza può comportare la nullità della sentenza e il travolgimento degli atti successivi.
  • Gli indici previsti dall'art. 420-bis (es. elezione di domicilio, precedenti contatti) possono essere valorizzati, ma non sono presunzioni assolute: devono essere valutati nel complesso e con riferimento alla prova dell'effettiva conoscenza.
  • Se il difensore d'ufficio nominato non instaura un concreto rapporto con l'imputato (assenze, inattività), la notifica al difensore non soddisfa la garanzia della conoscenza: occorre verificare la reale comunicazione fra difensore e assistito.
  • In casi di dubbio sulla conoscenza dell'imputato, la via prudente è sospendere il processo e adottare ulteriori accertamenti notificatori; l'omessa verifica può portare all'annullamento senza rinvio e al nuovo giudizio.

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