Cassazione Penale, Ordinanza n. 36914/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 6 giugno 2025. Il testo non specifica i fatti contestati né il reato oggetto della condanna. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione, sostenendo che la decisione d'appello si limitasse a richiamare quella di primo grado senza argomentazioni autonome. Con il secondo ha censurato la riqualificazione giuridica del fatto, riproponendo i profili già dedotti in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato qualificato dalla Corte come motivo nuovo. Con il quarto motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, chiedendo una riduzione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico, perché non indicava gli elementi specifici a sostegno della censura e non si correlava alle ragioni della decisione impugnata. Il secondo è stato ritenuto inammissibile perché reiterava le censure d'appello senza una critica puntuale alla motivazione, tentando di introdurre una lettura alternativa del merito; la Corte ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello aveva risposto in modo specifico e approfondito alle doglianze. Il terzo motivo è stato ritenuto non consentito in quanto nuovo. Il quarto è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente la pena, prossima al minimo edittale, e l'assenza di elementi giustificativi di un'ulteriore riduzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
A fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
I motivi d'impugnazione devono esporre in modo specifico gli elementi posti a fondamento della censura, così da permettere al giudice di individuare i rilievi e svolgere il proprio controllo.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità.
È inammissibile il motivo privo di specificità non solo perché indeterminato, ma anche quando non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata.
Massime di principio
- La specificità del motivo d'impugnazione richiede sia l'indicazione concreta degli elementi a sostegno della censura, sia la correlazione con le ragioni della decisione impugnata; la loro mancanza determina l'inammissibilità.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che riproducono le censure d'appello senza confutare puntualmente le argomentazioni con cui la decisione impugnata le ha respinte: una simile reiterazione non consente di introdurre una rivalutazione del merito.
- La contestazione del trattamento sanzionatorio non è fondata quando la decisione impugnata ha motivato adeguatamente la determinazione della pena e l'assenza di elementi idonei a giustificarne un'ulteriore riduzione.
Come è indicizzato
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