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Ordinanza

Ordinanza n. 9482/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del giudizio di inidoneità emesso con nota del 03.02.2026, prot. n. -OMISSIS- SEL Codice Concorso CAR25 (comunicata in pari data alla ricorrente), del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con la quale la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, comunicava alla ricorrente la sua inidoneità a prestare servizio in qualità di carabiniere e, per l'effetto, ha disposto la sua esclusione del concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso (All. 1 Provvedimento di esclusione); 2) del verbale del 03.02.2026, prot. n. -OMISSIS- SEL Cod. Concorso CAR25, del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con il quale la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, ha espresso il giudizio definitivo di inidoneità della ricorrente a prestare servizio in qualità di carabiniere (All. 2 Verbale di Esclusione della Commissione); 3) della scheda di valutazione attitudinale -OMISSIS- del 03.02.2026 redatta dall'Ufficiale Perito Selettore, Cap. -OMISSIS-, all'esito dell'intervista attitudinale cui è stato sottoposta la ricorrente; 4) della relazione tecnica prot. n. -OMISSIS- SEL, redatta dall'Ufficiale Psicologo, Ten. -OMISSIS-, all'esito della somministrazione alla ricorrente del teste della Figura Umana M e F e del questionario c.d. `MMPI-2' nonché del questionario informativo (All. 3 Relazione tecnica con mmpi2 e scheda); 5) degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità (All. 4 Documenti e verbali della Commissione); 6) delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, di cui all'allegato `A e B' allegato al medesimo bando pubblicato sul sito internet www.carabinieri.it nella pagina dedicata al concorso in esame (All. 5 allegato “A” delle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali); 7) ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità”. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso”; 8) del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale e successive modifiche ovvero anche del decreto di modifica bando ed aumento posti (All. 6 Bando di Concorso); 9) delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale (All. 7 norme tecniche accertamenti psicofisici 4.918); 10) delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente (All. 8 Graduatorie definitive); 11) delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso in oggetto, approvate dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento; 12) della Determinazione del Centro Nazionale di Selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con la quale è stata designata la commissione attitudinale; 13) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idonea ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale e in subordine, per il risarcimento del danno; 14) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale ivi comprese le stesse graduatorie come già approvate ovvero ogni altro provvedimento allo stato sconosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.4.2026: per l’annullamento, previa sospensione cautelare 1) Della graduatoria finale di merito e le dichiarazioni dei vincitori del concorso pubblico per l’assunzione di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, aliquota relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all’art. 1 co. 1 lett. B (civili) dell’01 aprile 2026 e pubblicata in data 04 aprile 2026, protocollo N. 167/11-4-2024 CC. 2) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato che sia lesivo dell’interesse del ricorrente. E PER L’ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI COLLEGIALI volte all’adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria.

Giustizia amministrativa202604235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché graduatoria finale di merito impugnata con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità attitudinale comunicato il 3 febbraio 2026, il verbale della commissione, la scheda di valutazione attitudinale, la relazione tecnica fondata sui test della Figura Umana M e F, sul questionario MMPI-2 e sul questionario informativo, gli ulteriori atti della procedura, le norme tecniche, il bando e la designazione della commissione. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento dell'idoneità ai fini concorsuali e, in subordine, il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale di merito e le dichiarazioni dei vincitori, chiedendo in sede cautelare il riesame del giudizio o, in subordine, l'ammissione con riserva al prosieguo dell'iter selettivo mediante sessione straordinaria. Dall'ordinanza non risultano esposti né esaminati nel merito i singoli vizi di legittimità dedotti contro il giudizio di inidoneità.

La decisione

Il TAR non ha deciso né il ricorso introduttivo né la domanda cautelare nel merito. Ha rilevato che i motivi aggiunti, con cui è stata impugnata la graduatoria finale, non erano stati notificati ad almeno un controinteressato individuabile tra i soggetti inseriti nella graduatoria di interesse della ricorrente, come richiesto dall'art. 41, comma 2, c.p.a., a pena di decadenza. Poiché la ricorrente era ancora nei termini, considerata la data di pubblicazione della graduatoria, il Collegio l'ha sollecitata a eseguire la notifica nel rispetto del termine processuale e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    I motivi aggiunti diretti contro la graduatoria finale devono essere notificati ad almeno un controinteressato; la mancata notificazione impedisce la prosecuzione della trattazione, ove il termine per provvedere non sia ancora scaduto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della ricorrente mediante oscuramento delle informazioni identificative.

Massime di principio

  • Quando con motivi aggiunti viene impugnata una graduatoria, la notificazione deve essere eseguita nei confronti di almeno un controinteressato individuabile tra i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria interessata; tale adempimento è richiesto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. a pena di decadenza.
  • Se il termine per la notificazione dei motivi aggiunti non è ancora scaduto, il giudice può rinviare la trattazione e assegnare alla parte il tempo processuale residuo per regolarizzare l'incombente notificatorio, senza definire immediatamente il giudizio.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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