Cassazione Penale, Sentenza n. 33125/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero contestava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva autorizzato, in favore di Mulè (sottoposto al regime differenziato ex art.41-bis ord.pen.), lo svolgimento dei colloqui visivi mediante videocomunicazione a causa delle difficolta' connesse alla pandemia. Il Ministero ha sostenuto erronea applicazione di legge richiamando la circolare DAP del 12/03/2020 che aveva esteso le videocomunicazioni ai ristretti in Alta Sicurezza escludendo espressamente i soggetti sottoposti al regime differenziato; inoltre ha rilevato che non vi era alcun provvedimento legislativo o regolamentare che avesse esteso detta possibilita' ai detenuti in 41-bis, essendo prevista solo, in caso di difficolta' di spostamento, una conversazione telefonica supplementare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero ritenendolo infondato. Il Collegio ha richiamato e confermato l'orientamento delle Sezioni Unite e delle Sezioni I (citati precedenti) secondo cui, in situazioni di impossibilita' o gravissima difficolta' di effettuare i colloqui in presenza (come per le restrizioni connesse alla pandemia), e fermo restando il necessario regime di cautele e di sicurezza (videoregistrazione e controllo), e' ammissibile, in via derogatoria e temporanea, l'esecuzione del colloquio visivo mediante videocomunicazione anche per i soggetti sottoposti al regime differenziato ex art.41-bis. Il Ministero non e' stato condannato alle spese.
Norme richiamate
Normalmente disciplina il regime carcerario differenziato con specifiche cautele di sicurezza; dal testo della sentenza emerge che, pur essendo la norma orientata a limitare le modalita' ordinarie dei colloqui, puo' ammettere deroghe temporanee e proporzionate (es. videocomunicazione) quando sussistono impossibilita' o gravissime difficolta' a svolgere i colloqui in presenza, purché siano adottate le cautele di sicurezza previste
Circolare DAP
Circolare DAP del 12/03/2020
La circolare estese la disciplina dei colloqui in videocomunicazione per l'emergenza pandemica ad alcune categorie (Alta Sicurezza) escludendo espressamente i detenuti sottoposti a 41-bis; nel ricorso il Ministero ha fatto leva su tale esclusione, ma la Corte ha ritenuto che la circolare non precluda eventuali deroghe motivate in casi concreti di impossibilita' o grave difficolta'
Giurisprudenza - Sez. I
Sez. I n. 23819 del 22/06/2020; Sez. I n. 19290 del 09/04/2021
Tali precedenti hanno ritenuto ammissibile la videocomunicazione per i soggetti in 41-bis in presenza di oggettive difficolta' a svolgere il colloquio in presenza, con l'obbligo delle cautele di sicurezza (videoregistrazione e controllo). La Corte di legittimita' si e' uniformata a questi arresti
Giurisprudenza - Sez. U
Sez. U n. 3775 del 21/12/2017, depositata 26/01/2018
Richiamata esclusivamente in relazione al principio secondo cui, in casi analoghi, il rigetto del ricorso puo' non comportare condanna alle spese del gravame; qui la Corte ha ritenuto di non imporre le spese processuali al Ministero
Massime di principio
- La videocomunicazione puo' essere autorizzata anche per detenuti sottoposti al regime differenziato ex art.41-bis quando sussistono impossibilita' o gravissime difficolta' a svolgere i colloqui in presenza (es. restrizioni da pandemia), sempre in via derogatoria e temporanea
- Le deroghe devono rispettare le cautele di sicurezza previste dalla legge: videoregistrazione dei colloqui e possibilita' di controllo da parte delle autorita' competenti
- La mera previsione amministrativa che escluda una modalita' (es. una circolare) non impedisce che il giudice, valutate concrete esigenze di ordine pubblico e salute pubblica, autorizzi eccezioni motivate caso per caso
- La sostituzione del colloquio visivo con una semplice conversazione telefonica puo' risultare insufficiente rispetto all'esigenza di mantenere i legami familiari e il trattamento rieducativo; percio' va valutata la proporzionalita' delle misure
- Ogni autorizzazione deve essere motivata in relazione alla temporaneita' dell'eccezione e alla necessità di contenere i rischi per la sicurezza e per la salute; decisioni simili richiedono un bilanciamento caso per caso
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