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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16840/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti lamentando violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso riguardava una decisione emessa dal giudice dell'udienza preliminare all'esito di patteggiamento. La Corte ha ritenuto che, nel caso di sentenza ex art. 444 c.p.p., il vizio di erronea qualificazione giuridica è deducibile solo quando la qualificazione sia, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non è invece ammissibile una censura che solleciti una diversa valutazione giuridica non manifestamente ricavabile dalla contestazione. Nel caso concreto, dalla lettura del capo 4 emergeva la contestazione di centinaia di episodi di cessione di sostanza stupefacente, sicché la doglianza non superava la soglia dell'evidenza richiesta per l'impugnazione del patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo ha condannato altresì al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., richiamando il principio della Corte costituzionale sulla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non non colpevole.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La norma era invocata dal ricorrente per sostenere una diversa qualificazione giuridica del fatto in materia di stupefacenti, ma la Corte non ha ritenuto deducibile nel caso concreto un errore di sussunzione manifestamente evidente rispetto alla contestazione.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile per erronea qualificazione del fatto solo quando l'errore sia immediatamente e palesemente desumibile dal capo di imputazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che non risulti assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842

    È richiamato il precedente secondo cui l'erronea qualificazione del fatto nella sentenza di patteggiamento è deducibile solo nei casi di palese eccentricità rispetto al contenuto del capo di imputazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento, la censura per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto se l'errore emerge in modo immediato e inequivoco dalla contestazione, risultando la qualificazione adottata manifestamente incompatibile con il capo di imputazione.
  • Non è consentito impugnare la sentenza ex art. 444 c.p.p. per prospettare una diversa lettura giuridica del fatto quando la contestazione non renda palese, senza ulteriori valutazioni, l'erroneità della sussunzione effettuata.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali è accompagnata dalla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

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