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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34274/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione del ricorrente, che lo aveva proposto personalmente. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è indicata come deliberata il 16 settembre 2026.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello di Torino, con sentenza indicata come pronunciata il 20 maggio 2026, aveva confermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione. L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione il 25 giugno 2026. Il testo non specifica i motivi di merito del ricorso: la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché proposto personalmente da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 c.p.p., nella formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n.103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.

    Nella formulazione applicabile, l'imputato non è legittimato a proporre personalmente ricorso per cassazione; il ricorso presentato personalmente è quindi inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

    Alla declaratoria di inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata equitativamente in 3.000 euro.

  • legge n. 103 del 2017

    Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n.103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.

    La Corte applica l'art. 613 c.p.p. nella formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 613 c.p.p. introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile per difetto di legittimazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali; quando la causa di inammissibilità è determinata con profili di colpa, può inoltre essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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