Cassazione Penale, Sentenza n. 10937/2022 del 25/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale aveva impugnato la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso l'assoluzione emessa dalla Corte di Assise. La questione centrale riguardava il calcolo del dies a quo per il termine di 45 giorni per proporre appello: la Corte distrettuale aveva ritenuto che, in base all'art. 585, comma 2, lett. c), il termine iniziasse il giorno della comunicazione dell'avviso di deposito (10 giugno 2017) e dunque che l'appello, proposto il 17 luglio 2017, fosse tardivo; il Procuratore generale sosteneva invece che, applicando il principio generale dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen. (il giorno in cui inizia la decorrenza non si computa), il dies a quo dovesse essere il giorno successivo alla comunicazione dell'avviso di deposito, con conseguente validità dell'impugnazione proposta il 17 luglio 2017 (ultimo giorno utile, per effetto di proroga per giorno festivo).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale, affermando che l'art. 172, comma 4, rappresenta la regola generale e che l'art. 585, comma 2, lett. c) non contiene una deroga espressa e univoca a tale regola. Pertanto il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno successivo a quello di comunicazione dell'avviso di deposito (o, in generale, dal giorno successivo alla scadenza del termine di deposito), non dal giorno stesso della comunicazione. Applicando tale principio al caso di specie, l'appello del Pubblico ministero, proposto il 17 luglio 2017 (ultimo giorno utile per effetto di proroga per domenica), doveva essere ritenuto tempestivo. La Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Assise d'appello di Napoli per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 172, comma 4, cod. proc. pen.
"salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza"
Regola generale: il giorno di inizio della decorrenza non si conta; applicata anche alla decorrenza del termine per proporre impugnazioni successive al deposito della motivazione, salvo deroga espressa.
art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Non contiene una deroga espressa alla regola dell'art. 172, comma 4; va interpretato come prevedente la contiguità fra il termine per il deposito della motivazione e quello per l'impugnazione, ma il dies a quo dell'impugnazione rimane il giorno successivo alla scadenza del termine di deposito.
art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Nei casi in cui la sentenza non è depositata entro il termine previsto, il termine per proporre impugnazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito.
art. 544, cod. proc. pen. (comma 3 richiamato)
Il termine per il deposito della motivazione decorre dalla data della lettura del dispositivo; quando la motivazione è riservata, il termine per il deposito inizia a decorrere dal giorno successivo alla lettura, secondo il principio generale dell'art. 172, comma 4.
Massime di principio
- Quando la sentenza è pronunciata con sola lettura del dispositivo e vi è riserva di motivazione, il termine per il deposito della motivazione decorre dal giorno successivo alla lettura del dispositivo (art. 544 e art. 172, comma 4).
- Il termine per proporre l'impugnazione successiva al deposito non inizia il giorno della scadenza del termine di deposito comunicato, ma dal giorno successivo a tale scadenza o, quando rilevante, dal giorno successivo alla notificazione/comunicazione dell'avviso di deposito (art. 548, comma 2), salvo che la legge disponga espressamente altrimenti.
- L'art. 585, comma 2, lett. c) non va inteso come derogatorio automatico della regola generale di cui all'art. 172, comma 4; la deroga deve essere espressa e univoca.
- Se il termine di impugnazione scade in giorno festivo, si applica la proroga al primo giorno utile successivo: pertanto occorre calcolare correttamente il dies a quo e verificare la eventuale proroga.
- In casi simili, per valutare la tempestività di un'impugnazione occorre: (1) individuare la data di lettura del dispositivo; (2) calcolare il termine di deposito della motivazione; (3) prendere come dies a quo il giorno successivo alla scadenza di quel termine o, se previsto, il giorno successivo alla notifica dell'avviso di deposito; (4) applicare le regole di proroga se il termine finale cade in giorno festivo.
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