Sentenza del 07/01/2016 n. 2 - Comm. Trib. I grado di Trento
RICHIESTA RIMBORSO IN DICHIARAZIONE ANNUALE - NOTIFICA FERMO AMMINISTRATIVO - PRESCRIZIONE DECENNALE - DECORRENZA EX ART. 2935 C.C.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza della prescrizione decennale del diritto al rimborso richiesto in dichiarazione annuale. L'Ufficio aveva disposto il fermo amministrativo ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, in attesa della definizione di una pendenza relativa ad annualità precedenti. Occorreva stabilire se il termine prescrizionale decorresse dalla richiesta originaria del rimborso oppure dalla cessazione dell'impedimento derivante dal giudizio pendente, individuata nell'ordinanza di estinzione.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che, in presenza del fermo amministrativo e della pendenza del giudizio relativo alle annualità precedenti, il termine decennale di prescrizione non decorra finché permane l'impedimento all'esercizio del diritto. In applicazione dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dall'ordinanza di estinzione del giudizio collegato. Ne consegue che la pretesa di rimborso non può essere considerata prescritta prima di tale momento, salva la verifica degli ulteriori presupposti e della tempestività dell'azione.
Norme richiamate
Art. 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
La norma consente all'Amministrazione di sospendere il pagamento di somme dovute quando sussistono ragioni di tutela del credito erariale o pendenze da definire. Nel caso esaminato, il fermo ha inciso sulla possibilità di ottenere il rimborso.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La prescrizione decorre solo quando il titolare può concretamente esercitare il diritto. Se un impedimento giuridico, quale il fermo amministrativo collegato a un giudizio pendente, ne ostacola l'esercizio, il termine decorre dalla cessazione di tale impedimento, individuata nella fattispecie nell'ordinanza di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Per determinare la decorrenza della prescrizione non basta individuare la data in cui il diritto è sorto: occorre verificare quando il diritto sia diventato concretamente esercitabile.
- Un fermo amministrativo validamente disposto può impedire o sospendere l'esercizio del diritto al rimborso; in tal caso la prescrizione può iniziare dalla rimozione dell'impedimento o dalla definizione della pendenza che lo giustificava.
- Quando il fermo è collegato a un giudizio pendente, l'ordinanza che estingue il giudizio può costituire il momento da cui decorre il termine decennale, purché il diritto sia allora azionabile.
- La regola va applicata verificando in concreto la validità del fermo, il suo effettivo collegamento con la pendenza precedente, la data di definizione del giudizio e l'eventuale compimento di atti interruttivi della prescrizione.
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