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Sentenza

Sentenza del 07/01/2016 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Milano

PROCESSO TRIBUTARIO - Ricorso - Reclamo - Improcedibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha promosso il ricorso tributario senza, o comunque prima del completo esperimento, della procedura di reclamo-mediazione prevista dall'art. 17-bis del d.lgs. 546/1992. L'Amministrazione ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, chiedendo la sospensione del giudizio per consentire lo svolgimento della mediazione.

La decisione

L'eccezione di improcedibilità non può essere accolta automaticamente per il solo mancato esperimento formale della procedura. Essa è fondata soltanto se l'Amministrazione dimostra che il reclamo o la concessione dell'intero termine di mediazione avrebbe potuto produrre un risultato concretamente utile, ad esempio mediante la formulazione di una proposta transattiva suscettibile di valutazione da parte del contribuente. In assenza di qualsiasi proposta dell'Amministrazione, la sospensione e la regressione del giudizio avrebbero carattere meramente formalistico e sarebbero incompatibili con la ragionevole durata e la speditezza del processo. Il ricorso prosegue, senza dichiarazione di improcedibilità.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis del d.lgs. 546/1992

    Impone di sospendere il giudizio tributario in attesa dell'esperimento del procedimento di mediazione.

    La norma deve essere applicata in modo non meramente formalistico: l'improcedibilità è giustificata solo quando la mediazione avrebbe potuto offrire una concreta possibilità di definizione della controversia.

  • Principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata del processo

    Gli adempimenti processuali devono essere interpretati in modo da evitare regressioni inutili del procedimento e da garantire effettività della tutela, celerità e ragionevole durata del giudizio.

Massime di principio

  • Il mancato esperimento di una procedura preliminare obbligatoria non determina sempre automaticamente l'improcedibilità: occorre verificare se l'adempimento avrebbe avuto una concreta utilità.
  • L'Amministrazione che eccepisce l'improcedibilità deve dimostrare l'effettiva utilità della mediazione, indicando almeno una concreta possibilità di proposta o di definizione della lite.
  • Se l'Amministrazione non ha formulato alcuna proposta mediativa e la sospensione servirebbe soltanto a ripetere formalmente attività già prive di prospettiva conciliativa, il giudizio non deve regredire.
  • Le norme sul reclamo-mediazione devono essere bilanciate con i principi di effettività della tutela giurisdizionale, speditezza e ragionevole durata del processo.

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