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Sentenza

Sentenza del 07/01/2016 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

ACCISE ENERGIA ELETTRICA - Produzione per uso proprio - Vendita a società controllate - Esenzione - Non spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'esenzione è stata negata. La produzione e la successiva rivendita dell'energia alle società controllate impediscono di qualificare il soggetto come mero autoproduttore. Ai fini delle accise, il soggetto deve essere considerato grossista, poiché l'energia è immessa in un circuito di vendita a terzi, anche quando questi appartengano al medesimo gruppo societario. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è quindi risultata fondata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l'energia elettrica prodotta fosse destinata a uso proprio e che, pertanto, spettasse l'esenzione dalle accise prevista per l'autoproduzione. Tuttavia, una parte dell'energia veniva venduta a società controllate. La controversia riguardava quindi la qualificazione dell'attività: autoproduzione per uso proprio oppure produzione destinata alla vendita, anche se effettuata nei confronti di società appartenenti allo stesso gruppo.

Norme richiamate

  • Disciplina delle accise sull'energia elettrica

    Esenzione per l'energia elettrica prodotta da soggetti che la impiegano per uso proprio

    L'agevolazione è collegata all'effettivo autoconsumo dell'energia prodotta e non si estende all'energia destinata alla vendita. La cessione a società controllate non equivale a uso proprio.

  • Qualificazione del soggetto come grossista di energia elettrica

    Chi produce energia per cederla, anche a società controllate, svolge un'attività di vendita e deve essere trattato come grossista, con i relativi obblighi in materia di accise.

Massime di principio

  • L'esenzione prevista per l'autoproduzione richiede che l'energia sia effettivamente consumata dal medesimo soggetto che l'ha prodotta.
  • La vendita dell'energia a società controllate o appartenenti allo stesso gruppo non costituisce uso proprio: sotto il profilo fiscale, si tratta comunque di cessione a un soggetto distinto.
  • Per applicare un'agevolazione sulle accise rileva la destinazione concreta dell'energia e non soltanto il rapporto societario tra produttore e acquirente.
  • Un produttore che immette energia nel circuito commerciale può essere qualificato come grossista anche se vende prevalentemente o esclusivamente a società del proprio gruppo.
  • In situazioni analoghe è opportuno distinguere contabilmente e documentalmente l'energia effettivamente autoconsumata da quella ceduta, poiché l'esenzione può spettare solo alla prima.

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