Sentenza del 07/01/2016 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ACCISE ENERGIA ELETTRICA - Produzione per uso proprio - Vendita a società controllate - Esenzione - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'esenzione è stata negata. La produzione e la successiva rivendita dell'energia alle società controllate impediscono di qualificare il soggetto come mero autoproduttore. Ai fini delle accise, il soggetto deve essere considerato grossista, poiché l'energia è immessa in un circuito di vendita a terzi, anche quando questi appartengano al medesimo gruppo societario. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è quindi risultata fondata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'energia elettrica prodotta fosse destinata a uso proprio e che, pertanto, spettasse l'esenzione dalle accise prevista per l'autoproduzione. Tuttavia, una parte dell'energia veniva venduta a società controllate. La controversia riguardava quindi la qualificazione dell'attività: autoproduzione per uso proprio oppure produzione destinata alla vendita, anche se effettuata nei confronti di società appartenenti allo stesso gruppo.
Norme richiamate
Disciplina delle accise sull'energia elettrica
Esenzione per l'energia elettrica prodotta da soggetti che la impiegano per uso proprio
L'agevolazione è collegata all'effettivo autoconsumo dell'energia prodotta e non si estende all'energia destinata alla vendita. La cessione a società controllate non equivale a uso proprio.
Qualificazione del soggetto come grossista di energia elettrica
Chi produce energia per cederla, anche a società controllate, svolge un'attività di vendita e deve essere trattato come grossista, con i relativi obblighi in materia di accise.
Massime di principio
- L'esenzione prevista per l'autoproduzione richiede che l'energia sia effettivamente consumata dal medesimo soggetto che l'ha prodotta.
- La vendita dell'energia a società controllate o appartenenti allo stesso gruppo non costituisce uso proprio: sotto il profilo fiscale, si tratta comunque di cessione a un soggetto distinto.
- Per applicare un'agevolazione sulle accise rileva la destinazione concreta dell'energia e non soltanto il rapporto societario tra produttore e acquirente.
- Un produttore che immette energia nel circuito commerciale può essere qualificato come grossista anche se vende prevalentemente o esclusivamente a società del proprio gruppo.
- In situazioni analoghe è opportuno distinguere contabilmente e documentalmente l'energia effettivamente autoconsumata da quella ceduta, poiché l'esenzione può spettare solo alla prima.
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