Sentenza del 07/01/2016 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Milano
RADDOPPIO DEI TERMINI - Cumulo con altri termini disposti da altre leggi - Illegittimità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 57, terzo comma, del d.P.R. 633/1972 in presenza di violazioni che possono integrare reati tributari ai sensi del d.lgs. 74/2000. Il raddoppio può operare esclusivamente sui termini indicati nei commi precedenti dello stesso art. 57 e non può essere applicato anche alle proroghe o ai prolungamenti dei termini previsti da altre disposizioni di legge. In particolare, non possono essere cumulati al termine ordinario, per poi essere raddoppiati, né la proroga biennale prevista dall'art. 10 della legge 289/2002 né il prolungamento annuale previsto dall'art. 2, comma 5-ter, del d.lgs. 13 agosto 2011.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta illegittima nella parte in cui ha cumulato il termine ordinario con proroghe previste da altre leggi e ha successivamente raddoppiato l'intero periodo. Il raddoppio deve riguardare soltanto i termini ordinari previsti dall'art. 57 del d.P.R. 633/1972, senza includere proroghe o prolungamenti esterni a tale disposizione. Ne consegue l'accoglimento della contestazione del contribuente, nei limiti indicati dalla decisione.
Norme richiamate
Art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
termini di cui ai commi precedenti
La formulazione è speciale e limita il raddoppio ai soli termini ordinari disciplinati dai commi precedenti dello stesso articolo; non consente di raddoppiare termini prorogati o prolungati da altre disposizioni.
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La possibile rilevanza penale della violazione costituisce il presupposto per l'applicazione del raddoppio, ma non amplia la base temporale sulla quale il raddoppio può essere calcolato.
Art. 10, legge 27 dicembre 2002, n. 289
La proroga biennale prevista dalla norma non rientra tra i termini raddoppiabili ai sensi dell'art. 57, comma 3, del d.P.R. 633/1972.
Art. 2, comma 5-ter, d.lgs. 13 agosto 2011
Il prolungamento di un anno del termine per l'accertamento ai fini IVA, applicabile ai soggetti che hanno aderito a determinate sanatorie, è esterno ai termini indicati dall'art. 57 e non può essere incluso nel raddoppio.
Corte costituzionale, sentenza n. 247/2011
Ha chiarito che il raddoppio dei termini opera sui termini ordinari previsti dalla specifica disciplina dell'accertamento e non può essere cumulato con termini prorogati da altre leggi, salvo una specifica previsione normativa.
Massime di principio
- Quando una norma dispone il raddoppio dei termini facendo riferimento a una specifica disposizione, il raddoppio deve essere applicato solo ai termini regolati da quella disposizione e non a proroghe previste da norme diverse.
- L'Amministrazione non può sommare il termine ordinario e una o più proroghe esterne e poi raddoppiare il risultato complessivo; deve prima individuare la base temporale raddoppiabile prevista dalla norma speciale.
- La presenza di una possibile violazione penale non autorizza automaticamente qualsiasi estensione temporale dell'accertamento: il presupposto penale incide sull'applicazione del raddoppio, ma non sulla sua estensione oltre i limiti testuali della legge.
- In casi analoghi occorre distinguere tra termine ordinario, proroga legislativa e raddoppio: ciascun istituto deve essere applicato secondo la propria disciplina e non può essere cumulato in assenza di una chiara previsione normativa.
- Per verificare la tempestività dell'accertamento è necessario ricostruire separatamente la scadenza ordinaria, l'eventuale proroga esterna e il termine raddoppiato, controllando se la legge consenta espressamente il loro cumulo.
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