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Sentenza

Sentenza del 07/01/2016 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Milano

Processo tributario - Ricorso - Impugnazione di cartella di pagamento - Sopravvenuta conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la cartella e/o il ruolo non validamente notificati, deducendo di averne avuto conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992: occorreva stabilire se l'atto precedente non notificato potesse essere impugnato soltanto insieme a un successivo atto notificato oppure anche immediatamente, quando il contribuente ne avesse comunque avuto legale conoscenza.

La decisione

La sentenza ha ritenuto ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo non validamente notificati, anche se proposta sulla base della conoscenza acquisita tramite estratto di ruolo e prima della notifica di un successivo atto. Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19, comma 3, impone infatti di considerare la possibilità di impugnare l'atto successivo non notificato insieme a quello notificato come una facoltà ulteriore, non come l'unico momento utile per contestare la validità della notificazione. In questo modo si tutela il diritto del contribuente di accedere tempestivamente alla giustizia senza subire limitazioni, ritardi o aggravamenti non necessari.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992

    La ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica.

    La norma deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato: l'impugnazione dell'atto precedente insieme a quello successivo non è l'unica modalità per contestare un atto non notificato o invalidamente notificato. Il contribuente può impugnarlo anche prima, se ne ha avuto legittima conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.

  • Principio costituzionale di accesso alla tutela giurisdizionale

    Diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale.

    Le disposizioni processuali devono essere applicate in modo da non rinviare o rendere eccessivamente onerosa la possibilità di contestare un atto, salvo che ciò sia necessario per tutelare interessi o diritti di pari rilievo.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento o un ruolo non validamente notificati possono essere impugnati quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza effettiva tramite un estratto di ruolo richiesto al concessionario.
  • La necessità di attendere la notifica di un successivo atto della riscossione non costituisce l'unica via per contestare l'atto precedente non notificato.
  • La conoscenza dell'atto tramite estratto di ruolo consente di attivare immediatamente la tutela giurisdizionale, evitando che l'amministrazione possa mantenere il contribuente in una situazione di incertezza fino a un atto successivo.
  • L'ammissibilità dell'impugnazione non implica automaticamente che la cartella sia illegittima nel merito: il giudice dovrà comunque verificare la concreta validità della notifica e gli ulteriori motivi di ricorso.
  • In casi analoghi è opportuno conservare l'estratto di ruolo, la documentazione della richiesta e ogni elemento utile a dimostrare quando e come il contribuente abbia acquisito conoscenza dell'atto.

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