Sentenza del 07/01/2016 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Ricorso - Impugnazione di cartella di pagamento - Sopravvenuta conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la cartella e/o il ruolo non validamente notificati, deducendo di averne avuto conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992: occorreva stabilire se l'atto precedente non notificato potesse essere impugnato soltanto insieme a un successivo atto notificato oppure anche immediatamente, quando il contribuente ne avesse comunque avuto legale conoscenza.
La decisione
La sentenza ha ritenuto ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo non validamente notificati, anche se proposta sulla base della conoscenza acquisita tramite estratto di ruolo e prima della notifica di un successivo atto. Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19, comma 3, impone infatti di considerare la possibilità di impugnare l'atto successivo non notificato insieme a quello notificato come una facoltà ulteriore, non come l'unico momento utile per contestare la validità della notificazione. In questo modo si tutela il diritto del contribuente di accedere tempestivamente alla giustizia senza subire limitazioni, ritardi o aggravamenti non necessari.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
La ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica.
La norma deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato: l'impugnazione dell'atto precedente insieme a quello successivo non è l'unica modalità per contestare un atto non notificato o invalidamente notificato. Il contribuente può impugnarlo anche prima, se ne ha avuto legittima conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.
Principio costituzionale di accesso alla tutela giurisdizionale
Diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale.
Le disposizioni processuali devono essere applicate in modo da non rinviare o rendere eccessivamente onerosa la possibilità di contestare un atto, salvo che ciò sia necessario per tutelare interessi o diritti di pari rilievo.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento o un ruolo non validamente notificati possono essere impugnati quando il contribuente ne abbia avuto conoscenza effettiva tramite un estratto di ruolo richiesto al concessionario.
- La necessità di attendere la notifica di un successivo atto della riscossione non costituisce l'unica via per contestare l'atto precedente non notificato.
- La conoscenza dell'atto tramite estratto di ruolo consente di attivare immediatamente la tutela giurisdizionale, evitando che l'amministrazione possa mantenere il contribuente in una situazione di incertezza fino a un atto successivo.
- L'ammissibilità dell'impugnazione non implica automaticamente che la cartella sia illegittima nel merito: il giudice dovrà comunque verificare la concreta validità della notifica e gli ulteriori motivi di ricorso.
- In casi analoghi è opportuno conservare l'estratto di ruolo, la documentazione della richiesta e ogni elemento utile a dimostrare quando e come il contribuente abbia acquisito conoscenza dell'atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 gen 2016Sentenza del 07/01/2016 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 7 gen 2016Sentenza del 07/01/2016 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 7 gen 2016Sentenza del 07/01/2016 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 7 gen 2016Sentenza del 07/01/2016 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 7 gen 2016Sentenza del 07/01/2016 n. 2 - Comm. Trib. I grado di Trento
- Sentenza · 7 gen 2016Sentenza del 07/01/2016 n. 8 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →