Cassazione Penale, Ordinanza n. 32003/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge penale e processuale in relazione all'applicazione della recidiva. Ha sostenuto che il nuovo episodio delittuoso non fosse espressione di una maggiore pericolosità sociale e che, pertanto, la recidiva non dovesse essere applicata. La Corte ha rilevato che la doglianza era meramente reiterativa di censure già formulate in appello e, comunque, manifestamente infondata, poiché diretta a contestare valutazioni della sentenza impugnata non affette da vizi logici censurabili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello, secondo cui i precedenti penali per furto e lesioni, commessi nel quinquennio precedente all'ultimo episodio delittuoso, erano sintomatici di una maggiore pericolosità. Tale valutazione è stata ritenuta conforme al principio secondo cui l'applicazione della recidiva richiede che il nuovo fatto sia concretamente significativo, avuto riguardo alla natura e alla commissione dei precedenti e ai parametri dell'art. 133 c.p., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva non opera automaticamente per la mera esistenza di precedenti penali; il giudice deve verificare la concreta significatività del nuovo fatto rispetto ai precedenti, in termini di più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità.
I parametri relativi alla gravità del reato e alla personalità del reo rilevano nella valutazione concreta richiesta per l'applicazione della recidiva.
Massime di principio
- L'applicazione della recidiva richiede un accertamento concreto della significatività del nuovo episodio delittuoso in rapporto alla natura e alle modalità di commissione dei precedenti, non essendo sufficiente la loro mera esistenza.
- La valutazione della recidiva può fondarsi sulla ravvicinata collocazione temporale e sulla natura dei precedenti, quando tali elementi siano ritenuti sintomatici di una maggiore pericolosità e di una più accentuata colpevolezza.
- È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello.
- Non sono censurabili in sede di legittimità le valutazioni della sentenza impugnata che siano logicamente motivate e non presentino vizi deducibili ai sensi del controllo affidato alla Corte di cassazione.
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