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Ordinanza

Ordinanza n. 890/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva accolto il ricorso di primo grado e determinato la riassegnazione provvisoria dello studente alla precedente classe

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (scuola paritaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La scuola primaria paritaria ha appellato la sentenza di primo grado, chiedendone incidentalmente la sospensione dell'efficacia e dell'esecuzione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda la delibera del Consiglio della classe V, sezione unica, relativa alla valutazione conclusiva e alla prosecuzione del percorso scolastico di un minore con disabilità, nonché la modifica dell'originaria programmazione dell'itinerario scolastico e il suo inserimento nella classe successiva. L'appellante ha sostenuto, in sede cautelare, la plausibile fondatezza dell'appello, valorizzando la completezza dell'istruttoria e la congruità della motivazione della delibera. Il giudice ha considerato, tra gli elementi istruttori, il PEI del 20 novembre 2024, i verbali di scrutinio, la sintesi del percorso di apprendimento del 30 maggio 2025, il PEI finale del 28 giugno 2025 e i risultati degli obiettivi individualizzati raggiunti.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nei limiti del sommario esame cautelare, ha ritenuto sussistenti idonei profili suscettibili di condurre ragionevolmente all'accoglimento nel merito dell'appello. In particolare, ha ravvisato una istruttoria completa, comprensiva degli elementi rilevanti per il giudizio conclusivo, e una motivazione congrua della valutazione favorevole dello studente, riferita anche all'evoluzione del percorso formativo ed educativo e tale da giustificare la modifica dell'originaria programmazione scolastica. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l'esigenza di consentire al minore la ripresa e la prosecuzione del percorso educativo già proficuamente avviato nella nuova classe, anche se la sentenza di primo grado era stata parzialmente eseguita con la riassegnazione provvisoria alla classe precedente. Ha inoltre considerato coerente con l'interesse pubblico il pieno inserimento scolastico e la positiva progressione del percorso formativo ed educativo dell'alunno con disabilità. Ha quindi accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia e l'esecuzione della sentenza impugnata e determinando la piena riespansione dell'efficacia e dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati in primo grado. Nell'attuazione della misura, le istituzioni scolastiche devono adottare, con la collaborazione delle strutture sociosanitarie e psicopedagogiche competenti, le condotte più adeguate a garantire la ripresa ottimale dell'itinerario educativo nella classe di appartenenza, mantenendo il dialogo partecipativo con entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Il merito è stato fissato per la pubblica udienza del 1° luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 55, comma 9, c.p.a.

    nei limiti del sommario esame previsto dall’art. 55, comma 9, del CPA

    Il giudizio cautelare è svolto sulla base di una valutazione sommaria, senza anticipare la decisione definitiva sul merito dell'appello.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del minore, dei genitori e degli ulteriori dati identificativi.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento dei dati identificativi degli interessati.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere concessa quando, sulla base del sommario esame, emergano una plausibile fondatezza dell'appello e un pregiudizio attuale derivante dall'esecuzione della sentenza, anche parziale.
  • La valutazione scolastica conclusiva di un alunno con disabilità è sorretta da adeguata istruttoria quando considera il PEI, i verbali di scrutinio, l'evoluzione del percorso di apprendimento, il PEI finale e il conseguimento degli obiettivi individualizzati.
  • La motivazione della valutazione scolastica può legittimamente valorizzare l'evoluzione complessiva del percorso formativo ed educativo dell'alunno e giustificare, sulla base di tale evoluzione, la modifica dell'originaria programmazione dell'itinerario scolastico.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'esigenza di assicurare a un alunno con disabilità la continuità, il pieno inserimento e la positiva prosecuzione del percorso educativo può prevalere sugli effetti di una sentenza di primo grado che ne abbia comportato la riassegnazione alla classe precedente.
  • L'attuazione di una misura cautelare relativa al percorso scolastico di un minore con disabilità deve essere realizzata dalle istituzioni scolastiche in collaborazione con le strutture sociosanitarie e psicopedagogiche competenti e mediante il mantenimento del dialogo partecipativo con entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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