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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10134/2024 del 15/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento TARI relativo all'anno 2018 emesso dal Comune. La controversia era già stata definita in appello con rigetto del gravame della contribuente da parte della commissione tributaria regionale. In cassazione, tuttavia, la ricorrente ha depositato una memoria dando atto di un accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti sui criteri di applicazione del tributo, con particolare riguardo alle superfici tassabili e al corrispondente importo dovuto, e ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, prospettando la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha rilevato che, per effetto dell'accordo stragiudiziale sopravvenuto tra le parti, era venuto meno l'interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia sul merito del ricorso per cassazione. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. In considerazione della modalità di definizione della controversia, ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato, ritenendo che l'inammissibilità sopravvenuta non integri il presupposto per l'applicazione della misura di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    introduced dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228

    La disposizione, avente natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva; non si applica quando il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse successivamente alla proposizione.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    È richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'accordo stragiudiziale sopravvenuto tra le parti, quando definisce la lite in modo tale da eliminare l'interesse della parte ricorrente alla decisione, determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per difetto di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere in sede di legittimità comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza che residui un interesse attuale a una pronuncia sul merito.
  • La previsione dell'ulteriore contributo unificato va interpretata restrittivamente: essa non si applica automaticamente a ogni declaratoria di inammissibilità, ma richiede il ricorrere dei presupposti normativi, che non sussistono quando l'inammissibilità sia sopravvenuta per fatto estintivo dell'interesse al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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