Cassazione Penale, Ordinanza n. 17928/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Nel testo non emerge il reato originariamente contestato, né un intervento sul merito della responsabilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza indicata in epigrafe. Dal testo emerge solo che il gravame censurava genericamente presunte carenze della motivazione della decisione impugnata, senza indicare in modo specifico le ragioni di diritto poste a fondamento delle doglianze né i puntuali passaggi della motivazione che sarebbero stati illogici, contraddittori o comunque viziati. La Corte rileva che il motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità perché si risolve in una critica meramente generica alla motivazione, priva di specificità e di correlazione con la decisione impugnata.
Norme richiamate
La Corte richiama il limite del giudizio di legittimità, escludendo che in cassazione possa proporsi un motivo che si risolva nella mera denuncia generica di carenze motivazionali senza specifici riferimenti alle ragioni di diritto e ai passaggi della motivazione impugnata.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità non opera solo quando possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a lamentare in modo generico carenze della motivazione, senza specificare le ragioni di diritto poste a fondamento della censura e senza indicare i concreti punti della motivazione censurati.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e correlato alla decisione impugnata: la mera riproposizione di contestazioni generiche sulla motivazione integra un motivo non consentito e determina l'inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17881/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17884/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17886/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17888/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17889/2026 del 19/05/2026
- ordinanza_penale · 19 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17890/2026 del 19/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →