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Sentenza

Sentenza del 15/12/2016 n. 6914 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Valore della merce in dogana - Obbligo di inclusione delle royalties - Condizione di vendita - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione aveva rettificato il valore doganale delle merci importate negli anni 2011 e 2012, aggiungendo le royalties corrisposte dalla ricorrente ai titolari dei marchi. Secondo l'Ufficio, tali pagamenti costituivano una condizione di vendita e dovevano quindi essere inclusi nel valore di transazione ai sensi dell'art. 32, par. 1, lett. c), del Codice doganale comunitario. La ricorrente ha contestato la rettifica, sostenendo che non era stata dimostrata l'esistenza di una condizione di vendita e lamentando ulteriori vizi degli atti, tra cui carenza di motivazione, duplicazione dell'IVA e irregolarità delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello della società, riformando la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. Ha stabilito che le royalties possono essere aggiunte al valore doganale soltanto quando sia provato che il loro pagamento costituisce una condizione effettiva della vendita per l'esportazione verso l'Unione europea. Nel caso concreto l'Agenzia non ha dimostrato che i licenzianti, i venditori o i produttori cinesi potessero impedire la produzione, la spedizione o la consegna delle merci in caso di mancato pagamento delle royalties. Il semplice controllo qualitativo sui prodotti non è sufficiente, occorrendo un effettivo potere di interdizione volto a tutelare l'interesse patrimoniale al pagamento dei diritti. Gli atti impugnati, ossia l'avviso di accertamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni, sono stati annullati. Le spese del giudizio e della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 29, par. 1, Codice doganale comunitario (CDC)

    Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33.

    Il valore doganale coincide, in via generale, con il valore di transazione, salvo le rettifiche specificamente previste dal Codice.

  • Art. 32, par. 1, lett. c), Codice doganale comunitario (CDC)

    I corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare, nella misura in cui non siano già inclusi.

    Le royalties incidono sul valore doganale solo se il loro pagamento è una condizione della vendita per l'esportazione e non è già compreso nel prezzo delle merci.

  • Art. 32, par. 5, Codice doganale comunitario (CDC)

    I pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita, per l'esportazione, a destinazione della Comunità delle merci importate.

    Le royalties relative alla distribuzione o alla rivendita successiva all'importazione non sono automaticamente daziabili; è necessaria la prova del loro carattere condizionante rispetto alla vendita all'esportazione.

  • Art. 157, par. 2, disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (DAC)

    Conferma che i diritti di licenza devono essere aggiunti al valore doganale soltanto quando costituiscono una condizione della vendita delle merci importate.

  • Art. 160, disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario (DAC)

    Nel cosiddetto scenario a tre parti, quando il pagamento è effettuato a un licenziante diverso dal venditore esportatore, la condizione della vendita ricorre solo se il venditore o un soggetto a esso collegato esige dall'importatore il pagamento per conto e nell'interesse del licenziante.

  • Art. 1460 del Codice civile

    Il potere di bloccare produzione, logistica o consegna per mancato pagamento delle royalties può integrare una condizione di vendita se riconducibile a un'effettiva eccezione di inadempimento e alla tutela dell'interesse patrimoniale del licenziante.

Massime di principio

  • Le royalties non devono essere automaticamente incluse nel valore doganale: l'Amministrazione deve dimostrare che il loro pagamento costituisce una condizione effettiva della vendita per l'esportazione verso l'Unione europea.
  • Il semplice collegamento tra il contratto di licenza e le merci importate, così come il controllo qualitativo del licenziante, non è sufficiente a dimostrare una condizione di vendita.
  • È normalmente necessario provare un potere concreto del licenziante o del venditore di impedire o bloccare la produzione, la spedizione o la consegna delle merci in caso di mancato pagamento delle royalties.
  • Quando le royalties sono pagate a un soggetto diverso dal venditore, occorre dimostrare che il venditore o un soggetto collegato abbia imposto all'importatore quel pagamento per conto e nell'interesse del licenziante.
  • La prova deve risultare dai contratti, dalle clausole operative e dai comportamenti effettivi delle parti; in caso di incertezza, non è sufficiente una presunzione generica dell'Amministrazione.
  • Le royalties relative esclusivamente alla distribuzione o alla rivendita successiva all'importazione non entrano di per sé nel valore doganale, anche per evitare una possibile duplicazione impositiva.

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