Ordinanza n. 860/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Lombardia; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) Dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria e per l’effetto risultare idoneo; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria conclusiva, elenco dei vincitori ed esiti della prova scritta relativi alla selezione pubblica per 2.700 funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, gli atti della selezione pubblica, inclusi gli esiti e la prova scritta, la graduatoria degli idonei e l'elenco dei vincitori, nonché gli atti presupposti e consequenziali. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al riesame del punteggio assegnato nella prova scritta, alla conseguente ricollocazione in graduatoria e all'eventuale riconoscimento dell'idoneità. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i vizi di legittimità dedotti nel merito. Il TAR ha rilevato esclusivamente che il ricorso non era stato notificato ad almeno un controinteressato individuabile dagli atti impugnati e potenzialmente pregiudicato dall'accoglimento delle domande. Il ricorrente aveva tuttavia documentato di avere presentato all'amministrazione un'istanza di accesso diretta, tra l'altro, a ottenere i nominativi dei soggetti da lui individuati come controinteressati.
La decisione
Il TAR non ha ancora valutato l'ammissibilità del ricorso né il merito delle censure e non ha deciso la domanda cautelare. Ha disposto la regolarizzazione del contraddittorio processuale: l'amministrazione deve mettere a disposizione del ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, i nominativi e i recapiti dei controinteressati indicati nell'istanza di accesso; il ricorrente deve notificare il ricorso ad almeno un controinteressato entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei dati e depositare la prova della notifica entro i successivi 10 giorni. Il prosieguo del giudizio è rimesso alle iniziative processuali del ricorrente. Spese compensate, con la formula "nulla per le spese".
Norme richiamate
almeno un controinteressato
La notificazione del ricorso deve essere effettuata ad almeno un controinteressato individuabile dagli atti impugnati e concretamente pregiudicato dall'eventuale accoglimento delle domande; quando il ricorrente non dispone dei relativi dati ma ha chiesto all'amministrazione di accedervi, il giudice può ordinare all'amministrazione di comunicarli e assegnare un termine per la regolarizzazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo non è stato notificato ad almeno un controinteressato individuabile dagli atti impugnati, il giudice deve verificare preliminarmente la regolarità del contraddittorio prima di procedere alla valutazione dell'ammissibilità e del merito.
- Se il ricorrente dimostra di avere presentato all'amministrazione una richiesta di accesso volta a ottenere i nominativi e i recapiti dei potenziali controinteressati, il giudice può ordinare all'amministrazione di mettere tali dati a disposizione e assegnare successivamente al ricorrente un termine per notificare il ricorso ad almeno uno di essi.
- La regolarizzazione del contraddittorio può essere articolata in due fasi: prima la comunicazione dei dati identificativi da parte dell'amministrazione entro un termine fissato dal giudice, poi la notificazione del ricorso da parte del ricorrente entro un termine decorrente dalla ricezione di tali dati, con successivo deposito della prova della notifica.
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