Cassazione Civile, Ordinanza n. 33128/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Le parti private hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale o di calcolo ex artt. 391-bis e 287 c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva liquidato in loro favore le spese di lite in euro 40.000, oltre accessori. Sostenevano che tale importo fosse abnorme e superiore al massimo liquidabile per lo scaglione di valore da loro indicato, pari a euro 2.000.000, perché la domanda cassatoria era stata quantificata in tale importo e la liquidazione avrebbe dovuto rispettare i parametri del d.m. n. 55/2014 e del d.m. n. 147/2022. Deducevano inoltre che la cifra fosse frutto di errore materiale o di calcolo, comunque emendabile, e lamentavano l'assenza di motivazione sul punto. La Corte, invece, ha rilevato che la domanda non era limitata al solo capitale di due milioni di euro, ma comprendeva anche interessi e rivalutazione monetaria, sicché il valore della controversia andava determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c. e dell'art. 5 d.m. n. 55/2014 tenendo conto degli accessori maturati. Ha inoltre osservato che la liquidazione delle spese entro i minimi e massimi tariffari è rimessa alla discrezionalità del giudice e che, nel caso concreto, la parte ricorrente non aveva correttamente individuato lo scaglione applicabile né dimostrato il superamento del massimo. In ogni caso, considerando capitale, rivalutazione e interessi, il valore superava i tre milioni e quattrocentomila euro e la liquidazione di euro 40.000 non eccedeva il massimo del relativo scaglione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso per correzione, ritenendo che non vi fosse un errore materiale o di calcolo nella liquidazione delle spese. Ha affermato che il valore della causa non poteva essere limitato ai due milioni indicati nel petitum, perché occorreva includere interessi e rivalutazione, con conseguente applicazione di uno scaglione superiore. Ha quindi concluso che la liquidazione contestata non superava il massimo tariffario rilevante e che, comunque, la doglianza era infondata perché mancava una corretta dimostrazione del preteso sforamento del limite massimo. Il ricorso è stato dunque rigettato.
Norme richiamate
consente il ricorso per correzione di errori materiali o di calcolo nei provvedimenti della Corte di cassazione
richiamato come base del procedimento di correzione degli errori materiali
art. 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
"Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa — salvo quanto diversamente disposto dal presente comma — è determinato a norma del codice di procedura civile"
il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese segue i criteri civilistici; va anche considerato il valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto
ai fini del valore della causa, la domanda di capitale si cumula con interessi e rivalutazione quando questi sono richiesti e maturati secondo i criteri di legge
richiamato come obbligo bancario la cui violazione costituiva il fondamento sostanziale della pretesa delle ricorrenti
art. 4, comma 10-quater, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per la possibile maggiorazione per il deposito di memoria illustrativa
Massime di principio
- Nel giudizio di liquidazione delle spese, il valore della controversia va determinato secondo le regole del codice di procedura civile e, se la domanda comprende anche interessi e rivalutazione, tali accessori possono concorrere alla determinazione dello scaglione applicabile.
- La mera indicazione del capitale richiesto nel petitum non basta, da sola, a fissare il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese quando la domanda include espressamente interessi e rivalutazione monetaria.
- La correzione di errore materiale o di calcolo non può essere utilizzata per rimettere in discussione una liquidazione di spese che rientri nel potere discrezionale del giudice entro i limiti tariffari.
- Chi deduce l'esorbitanza della liquidazione rispetto al massimo tariffario deve indicare in modo preciso lo scaglione applicabile e dimostrare concretamente il superamento del relativo limite.
- In tema di spese processuali, la motivazione è necessaria solo quando il giudice si discosti ulteriormente dai valori di tariffa; la scelta dell'importo entro la forbice minima-massima resta insindacabile in cassazione.
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