Sentenza del 18/10/2017 n. 4171 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Esterovestizione - Determinazione base imponibile - Mancato riconoscimento delle spese - Traduzione e riclassificazione dei bilanci depositati all'estero - Onere del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio, che non ha dedotto i costi esteri dal reddito accertato. In assenza di bilanci tradotti e riclassificati e di elementi documentali certi e precisi, il contribuente non ha assolto l’onere di provare i costi che intendeva portare in deduzione. Le spese possono ridurre la pretesa fiscale solo se adeguatamente documentate e collegate ai ricavi o agli altri proventi imponibili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un accertamento per esterovestizione, con attrazione in Italia della base imponibile ai sensi dell’art. 73, comma 3, del d.P.R. 917/1986. La società contestava il fatto che l’Ufficio avesse determinato la pretesa tributaria senza riconoscere i costi sostenuti all’estero. Tuttavia, i bilanci esteri non erano stati prodotti in lingua italiana né adeguatamente tradotti, riclassificati e corredati dalla documentazione necessaria a dimostrare l’effettività, l’inerenza e l’ammontare delle spese.
Norme richiamate
Art. 73, comma 3, d.P.R. 917/1986 (TUIR)
La norma consente di considerare fiscalmente residente in Italia una società formalmente estera quando, in base ai criteri previsti, la sede dell’amministrazione o la gestione effettiva risultino localizzate in Italia, con conseguente attrazione della relativa base imponibile nel territorio italiano.
Art. 109 d.P.R. 917/1986 (TUIR)
le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati a conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi
La deduzione dei costi richiede la prova della loro esistenza, certezza, precisione, inerenza e riferibilità ai ricavi o proventi imponibili. L’onere della prova grava sul contribuente che intenda farli valere.
Massime di principio
- In un accertamento per esterovestizione, la società deve dimostrare non solo l’esistenza dei costi sostenuti all’estero, ma anche la loro riferibilità all’attività imponibile riattribuita all’Italia.
- Bilanci e documenti contabili redatti in lingua straniera dovrebbero essere prodotti con traduzione, riclassificazione secondo criteri fiscalmente comprensibili e documentazione di supporto idonea a consentire i controlli dell’Amministrazione.
- La mancata produzione di elementi certi e precisi può legittimare l’esclusione dei costi dalla determinazione del reddito imponibile, anche se tali costi risultano astrattamente sostenuti dalla società.
- Il contribuente che contesta la quantificazione della pretesa fiscale deve fornire una ricostruzione analitica dei costi deducibili, non limitandosi a richiamare genericamente il bilancio estero.
- La riqualificazione della residenza fiscale in Italia non comporta automaticamente il riconoscimento di tutte le spese risultanti dalla contabilità estera: la deduzione resta subordinata alle ordinarie regole probatorie fiscali.
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