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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11080/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26/05/2021 del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto da Ruggerini contro il diniego, da parte del Tribunale di Paola in composizione collegiale, della restituzione di documenti e altre cose sottoposte a sequestro probatorio. Il ricorrente lamentava violazione di legge, mancanza di motivazione e illogicità dell'ordinanza, sostenendo che il giudice d'appello aveva confuso due distinte istanze di dissequestro (omettendo di rispondere a quella oggetto del presente giudizio e a quella del 12/11/2020), che l'ordinanza si era limitata a confermare per relationem il provvedimento del primo giudice determinando carenza motivazionale, e che vi era illogicità nella valutazione delle censure in quanto si richiamava integralmente un atto precedente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha rilevato che il ricorrente non si è confrontato con la ragione principale della declaratoria di inammissibilità: l'inopponibilità autonoma dell'ordinanza del giudice del dibattimento che rigetta istanze di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, la quale può essere impugnata solo unitamente alla sentenza definitiva ex art. 586 cod. proc. pen., e non autonomamente né con appello ex art. 322-bis né con ricorso immediato in cassazione. La Corte ha quindi ritenuto fondata la ratio decidendi richiamata in precedenti giurisprudenziali, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza pronunciata il 10 dicembre 2021.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    La Corte ritiene che l'appello ex art. 322-bis non possa essere utilizzato per impugnare autonomamente l'ordinanza del giudice del dibattimento che rigetta istanze di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, le questioni relative alla restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio devono essere dedotte e impugnate unitamente alla sentenza definitiva prevista dall'art. 586; l'ordinanza del dibattimento non è autonomamente impugnabile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'applicazione della sanzione pecuniaria (versamento in favore della Cassa delle Ammende) a fronte della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per irrogare una somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

  • Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata la pronuncia per affermare che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condizione valutata ai fini dell'irrogazione della sanzione ex art. 616.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 14715/2019; Sez. 2, n. 43778/2013)

    La giurisprudenza consolidata è richiamata per il principio che l'ordinanza del giudice del dibattimento in materia di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non è autonomamente impugnabile e deve essere contestata unitamente alla sentenza definitiva.

Massime di principio

  • Le ordinanze del giudice del dibattimento che rigettano domande di restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio non sono, di regola, impugnabili autonomamente: vanno contestate insieme alla sentenza definitiva (art. 586 c.p.p.).
  • Se si propone impugnazione autonoma contro provvedimenti simili, bisogna preliminarmente valutare la regolarità dell'impugnabilità: l'omissione di questo argomento centrale espone a declaratorie di inammissibilità per genericità.
  • Per evitare che l'istanza sia definita mera reiterazione, occorre chiarire e documentare in modo distinto le circostanze nuove o diverse che giustificano la nuova domanda di restituzione rispetto a eventuali istanze precedenti.
  • La formulazione delle doglianze in cassazione deve confrontarsi esplicitamente con le ragioni giuridiche indicate dall'ordinanza impugnata; la mancata contestazione delle ragioni decisive può portare a inammissibilità manifesta.
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o generiche possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), quindi va valutato con attenzione il merito e la strategia processuale prima di proporre ricorso autonomo.

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